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Nomina del RPCT: le indicazioni di ANAC

L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) raccomanda agli Ordini e Collegi professionali di evitare la nomina del Vicepresidente quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct), evidenziando il rischio di conflitto tra funzioni di indirizzo politico e compiti di controllo e vigilanza.

È quanto emerge dal parere approvato in data 28 gennaio 2026, reso su richiesta di un Ordine professionale e incentrato sui criteri di scelta del Rpct in contesti organizzativi spesso privi di personale dirigenziale.

Secondo l’Autorità, la designazione del Vicepresidente appare problematica perché l’appartenenza all’organo di indirizzo può incidere sull’autonomia valutativa richiesta al responsabile anticorruzione, chiamato a segnalare criticità e comportamenti non conformi alla normativa vigente. A ciò si aggiunge il fatto che, in caso di impedimento del Presidente, il Vicepresidente potrebbe esercitare funzioni gestionali e di rappresentanza, con ulteriore compromissione dell’indipendenza necessaria allo svolgimento del ruolo.

In tale quadro, l’Autorità ribadisce che l’incarico dovrebbe preferibilmente essere attribuito a un soggetto diverso, ferma restando la competenza dell’amministrazione a determinare la soluzione più adeguata alle caratteristiche dell’ente e con obbligo di motivazione qualora si discosti dalle indicazioni fornite.

Per gli enti di piccole dimensioni o privi di posizioni dirigenziali, il parere ammette la possibilità – debitamente motivata – di individuare il Rpct anche tra personale non dirigente, purché dotato di adeguate competenze. Qualora non sia possibile assicurare una netta separazione di ruoli, dovranno essere adottate misure organizzative idonee a garantire l’imparzialità dei controlli, quali il coinvolgimento di altro personale nelle verifiche, la rendicontazione basata su elementi oggettivi o l’astensione dalle attività di monitoraggio con devoluzione ad altro soggetto.

Il parere costituisce un'ulteriore indicazione in merito ai Piani nazionali anticorruzione e riafferma la necessità di salvaguardare l’indipendenza del Rpct quale presidio essenziale per l’effettività delle misure di prevenzione negli Ordini professionali.