Iva su transazione e mediazione canoni locazione
Con la Risposta n. 316/2025, l’Agenzia delle Entrate applica l'IVA alle somme corrisposte in esecuzione di un accordo di mediazione relativo alla detenzione di un immobile industriale in locazione, per il quale non si era più proceduto al versamento a seguito di fallimento del conduttore.
Secondo l'Agenzia, l’accordo ha natura novativa e configura una prestazione di servizi generica resa dal Fallimento alla società, con nesso sinallagmatico tra somme versate e rinuncia al rilascio dell’immobile. In particolare, osserva l'Agenzia " nascono a carico delle parti nuove e diverse obbligazioni che vanno a modificare l'assetto giuridico preesistente al fine di crearne uno nuovo. In particolare, dopo aver dichiarato definitivamente cessato il contratto di affitto/locazione, le Parti: definiscono il ''quantum'' delle somme dovute dalla Società al Fallimento a titolo di canoni/indennità di occupazione e di rimborso delle spese ''pregressi''; a seguito del pagamento di queste somme, il Fallimento si impegna a non avanzare ulteriori pretese e a non chiedere il rilascio dell'immobile fino alla data in cui si verificherà la sua aggiudicazione definitiva a terzi, in ogni caso non prima del 31 gennaio 2025; concordano l'ammontare dell'indennità di occupazione dovuta almeno al 31 gennaio 2025 in euro 3 mila più IVA, con utenze a carico della Società, con ciò confermando di fatto le condizioni economiche previste dall'articolo 5 del contratto di locazione cessato. Con questo Accordo, dunque, le Parti realizzano lo scopo di una transazione ''novativa'' (quale è quella in esame) che è ''la creazione di un nuovo rapporto diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove e autonome situazioni (cfr. Cass. n. 27448 del 2005; Cass. n. 7830 del 2003; Cass. n. 10937 del 1996)'' (cfr. risposta n. 178 del 2019).
Dal punto di vista IVA, le prestazioni "una tantum" (a titolo di canoni/indennità di occupazione e di rimborso delle spese ''pregressi'') con la rinuncia ad ulteriori pretese, configurano una prestazione generica. Se il committente è soggetto passivo stabilito in Italia, sarà applicabile l'IVA al 22%, mentre sarà fuori campo IVA se il committente è un soggetto passivo non stabilito in Italia (art. 7-ter DPR 633/72). Per la detenzione continuativa dell’immobile, il canone mensile è invece soggetto al regime di esenzione IVA (art. 10, n. 8 DPR 633/72), salvo opzione per l’imponibilità, nel caso da parte del Fallimento.