La Cassazione chiarisce i termini di decadenza per gli avvisi di accertamento
Con l’ordinanza n. 1781 del 26 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito i termini entro cui gli enti locali possono notificare gli avvisi di accertamento relativi alla TARI, ribadendo la distinzione tra decadenza del potere di accertamento e prescrizione del credito tributario.
La vicenda nasce da un contenzioso relativo ad avvisi di accertamento emessi per infedele dichiarazione TARI riguardanti diverse annualità comprese tra il 2014 e il 2018. In primo grado il ricorso della società contribuente era stato accolto solo parzialmente, mentre in appello il giudice tributario aveva ritenuto decaduto l’accertamento relativo all’anno 2014, sostenendo che la notifica dell’atto fosse avvenuta oltre i termini previsti dalla normativa.
Il ricorso per cassazione ha posto al centro della controversia l’interpretazione dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, che disciplina i tempi entro cui gli enti locali possono esercitare il potere di accertamento sui tributi di propria competenza. Secondo la Suprema Corte, tale disposizione stabilisce che gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Nel caso esaminato, l’avviso di accertamento relativo all’annualità 2014 era stato notificato il 23 settembre 2019, quindi entro il termine quinquennale previsto dalla legge. La Cassazione ha quindi ritenuto errata la decisione del giudice di appello, che aveva applicato il diverso termine triennale previsto dall’art. 1, comma 163, della stessa legge, norma che riguarda però la fase successiva della riscossione coattiva, cioè la notifica del titolo esecutivo dopo che l’accertamento è divenuto definitivo.
La Corte ha ribadito che nei tributi locali il termine quinquennale riguarda l’attività di accertamento, mentre il termine triennale si applica esclusivamente alla fase della riscossione coattiva. Inoltre, una volta notificato validamente l’atto di riscossione, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 del codice civile, in quanto tali tributi sono considerati prestazioni periodiche.
Alla luce di queste considerazioni, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al giudice tributario di secondo grado, che dovrà riesaminare la controversia alla luce del principio di diritto affermato.