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La determinazione delle tariffe Canone Unico Patrimoniale sono sempre di competenza della Giunta

Il TAR Lombardia con sentenza n. 1848/2023 ha confermato la competenza della Giunta alla determinazione delle tariffe Canone Unico patrimoniale, anche in sede di prima applicazione.

La parte ricorrente censurava l’incompetenza della Giunta comunale alla determinazione delle tariffe in sede di prima applicazione del canone. La doglianza - rileva il TAR - è priva di pregio, dovendosi invece ritenere radicata proprio in capo alla giunta municipale la potestà definitoria delle tariffe del C.U., in virtù delle previsioni di cui al Testo unico degli enti locali (D. Lgs. 267/2000).

Invero, l'art. 42 comma 2, lettera f, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nell’individuare le competenze del consiglio comunale, menziona: «f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi». La determinazione dell’aliquota della prestazione imposta, e dunque del criterio di immediata commisurazione del quantum dovuto (nella fattispecie da identificarsi nelle tariffe quantificative del canone), non è dunque riservato al Consiglio; la relativa individuazione deve dunque ritenersi attribuita alla Giunta Municipale, quale organo a competenza residuale ai sensi dell’art. 48 comma 2 D. Lgs. 267/2000: «2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento […]».

In tal senso, sia pure con riferimento alle previsioni dell’abrogato art. 32 comma 2 lettera ‘g’ L. 142/1990, si era già espressa la giurisprudenza (Cassazione Civile, I, 10 gennaio 2014 n. 360), secondo un indirizzo poi ribadito anche in sede di applicazione del sopravvenuto D. Lgs. 267/2000: «Rientra nella competenza della giunta comunale la determinazione delle tariffe della Tarsu, atteso che l'art. 42, comma 2, lett. a), in combinato disposto con l'art. 48, comma 3, del d. lgs. n. 267 del 2000, nello stabilire che la potestà regolamentare del Consiglio comunale comprende anche l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), esclude espressamente dalla potestà regolamentare del consiglio comunale la determinazione delle aliquote dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote. Pertanto, alla Giunta comunale competono tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del t.u.e.l., nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della Provincia o degli organi di decentramento (art. 48, comma 2, del t.u.e.l.)» (Cassazione civile, Sez. Trib., 27 settembre 2017 n. 22545).