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La mancata asseverazione crediti debiti è una criticità per il sistema

La Corte dei Conti Emilia Romagna, con delibera n. 140/2025, ha posto l’accento sulla necessaria riconciliazione delle partite debitorie e creditorie tra l’ente locale e le società ed enti partecipati, ai sensi dell’art. 11 comma 6 lett. j) Dlgs 118/2011 e smi.

Dall'esame delle delibere di controllo finanziario, rileva la Sezione, sono emerse criticità che contraddicono le finalità della nuova modalità di rappresentazione contabile, introdotto per garantire una migliore corrispondenza tra le grandezze economiche e finanziarie del bilancio degli enti locali.

Tra le anzidette criticità rilevanti ai fini della corretta determinazione degli equilibri di bilancio, assumono specifico risalto le mancate asseverazioni contemplate dall'art. 11, co. 6, lett. j), del D.Lgs. N. 118/2011: esso richiede che la relazione sulla gestione evidenzia i crediti e debiti reciproci con enti strumentali e società partecipare, adottando i provvedimenti necessari per la riconciliazione entro il termine dell'esercizio.

La criticità è senz'altro di assoluta importanza, dal momento che, come noto, essa vulnera il “principio dell'equilibrio tendenziale che deve ispirare la disciplina e la gestione del bilancio pubblico. È ben vero che tutti gli enti facenti parte della cosiddetta finanza pubblica allargata devono concorrere – secondo quanto stabilito dagli artt. 81 e 97, primo virgola, Costituzione – all'equilibrio complessivo del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale, ma la Corte ha già chiarito (sent. nn. 101 del 2018 e 247 del 2017) che l'art. 97, primo comma, Cost., nella formulazione vigente, si compone di due precetti ben distinti: quello contenuto nel primo periodo riguarda l'equilibrio individuale degli enti facenti parte della finanza pubblica allargata, mentre quello del secondo periodo riguarda l'equilibrio complessivo di quest'ultima, in quanto finalizzato ad assicurare la sostenibilità del debito nazionale. È evidente che l'equilibrio complessivo deve essere coerente coordinarsi con analogico equilibrio dei singoli bilanci che compongono il cosiddetto bilancio consolidato dello Stato.

In sostanza, l'equilibrio complessivo – a meno di non voler pregiudicare con una compressione sproporzionata l'autonomia di un singolo ente territoriale – deve essere congruente e coordinato con l'equilibrio dei singoli componenti aggregata se non si vuole compromettere la programmazione e la scansione pluriennale dei particolari obiettivi che compongono la politica (…). È stato in proposito precisato che “il principio della copertura consiste nell'assoluto equilibrio tra risorse e spese, sia in fase previsionale che durante l'intero arco di realizzazione degli interventi” (sent. n. 101 del 2018). E quindi il superiore interesse alla realizzazione dell'equilibrio della finanza pubblica allargata trova il suo limite nella correlata esigenza di sana gestione finanziaria dell'Ente che vi è soggetto e – con riguardo alle autonomie territoriali, categoria di appartenenza della ricorrente – nell'esigenza di garantire adeguatamente il finanziamento delle funzioni assegnate” (Corte cost. sent. n. 6/2019).

Orbene, la peculiarità del diritto del bilancio, il quale regola una materia dinamica, in continuo divenire, ancor più accentuato dalle rapide trasformazioni dell’economia globalizzata, ha quindi adeguato il proprio sindacato sulle leggi finanziarie a racconto incomprimibile scenario, in particolare elaborando il principio dell'equilibrio tendenziale o dinamico, inteso come indefessa prospettiva di adeguamento della “bilancia finanziaria” verso un punto di armonica simmetria tra entrate e spese, il quale non può tuttavia prescindere da quella “armonica simmetria che deve essere perseguita (…) in sede amministrativa, secondo i canoni del nostro ordinamento” (Corte cost. n. 6/2019).

Ne è espressione come detto in particolare, nei rapporti con le partecipate, l'art. 11, c. 6, lett.j), del D. Lgs. n. N. 118/2011 il quale prevede che la relazione sulla gestione, allegata al rendiconto, contenuto, per tutti gli enti territoriali "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllare e partecipare. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.