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La relazione agenti contabili è svolta dall'Organo di revisione

L’art. 139 comma 2 Codice di giustizia contabile Dlgs 174/2016 dispone:

1.Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.

2.L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, UNITAMENTE ALLA RELAZIONE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNO, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.

Da tempo ci si chiede chi siano gli organi di controllo interno. La risposta è arrivata nel 2018, con la delibera n. 2 Sezione Riunite Corte Conti, che ha individuato l’Organo di revisione, come evidenziamo da anni.

Adesso la Corte dei Conti Emilia Romagna conferma la relazione degli organi di controllo interno deve essere svolta dall’organo di revisione, fatta salva diversa disposizione regolamentare