Le società di gestione del risparmio (SGR), che gestiscono fondi di investimento immobiliare, devono pagare l’IMU
La Corte di Cassazione civ. sez. v. con sentenza n. 16421 del 18/06/2025 ha confermato che le società di gestione del risparmio (SGR) che gestiscono fondi di investimento immobiliare devono pagare l’IMU.
I giudici hanno richiamato l'art. 36, quarto comma, Dlgs n. 58/1998 "Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti".
Ne consegue secondo la Corte di Cassazione che sia la società di gestione, quindi, a rispondere dell'obbligazione, che peraltro è intestataria degli immobili e questo già sarebbe sufficiente per l'I.M.U., e non il fondo che non ha personalità giuridica, anche se nei limiti del patrimonio del fondo. Limiti, che, nel caso in giudizio non sono stati prospettati quale impedimento all'adempimento dell'obbligazione tributaria per gli anni in oggetto (antecedenti, peraltro, alla messa in liquidazione del fondo.
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