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L'imposta di soggiorno copre anche la spesa lavoro straordinario e assunzioni t.d. polizia municipale

L’imposta di soggiorno diventa sempre più flessibile. Oltre alla possibilità di utilizzare tale gettito per la copertura del costo del servizio rifiuti, consentita dalla legge di bilancio 2024, l’art. 6 comma 4 del DL 23/2026 convertito in Legge 54/2026 (Decreto Sicurezza), consente ora di utilizzare l’imposta di soggiorno per il finanziamento di spese per l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal medesimo personale. In particolare:


Art. 6 comma 4 DL 23/2026

4.All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il predetto gettito può essere destinato a finanziare anche iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, comprese l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal medesimo personale anche in deroga alle limitazioni stabilite dalla legge e dai contratti collettivi e al vincolo di finanza pubblica di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, limitatamente agli enti di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali prevista dall'articolo 155 , comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, in deroga ai limiti di cui all'articolo 259, comma 6, del suddetto testo unico»


Il nuovo testo dell’art. 4 comma 1 Dlgs 23/2011 in materia di imposta di soggiorno è quindi il seguente:

I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il predetto gettito può essere destinato a finanziare anche iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, comprese l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal medesimo personale anche in deroga alle limitazioni stabilite dalla legge e dai contratti collettivi e al vincolo di finanza pubblica di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, limitatamente agli enti di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, in deroga ai limiti di cui all'articolo 259, comma 6, del suddetto testo unico.