L'inutilizzabilità dell'immobile non esonera dalla denuncia TARSU e la decadenza del potere di accertamento decorre dall'effettivo inizio dell'occupazione
Con ordinanza dell'11 maggio 2026, n. 13638, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da un contribuente avverso gli avvisi di accertamento TARSU emessi dal Comune per le annualità 2007-2012, ricorsi fondati sull’asserita impossibilità di utilizzo dell'immobile di sua proprietà. Dopo l'accoglimento del ricorso in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale di Bologna aveva riformato la decisione, ritenendo necessaria la presentazione della denuncia ex art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, mai effettuata dal contribuente, e riconoscendo altresì la prescrizione per l'annualità 2007. Il Comune ha proposto ricorso incidentale su quest'ultimo punto.
La Corte, ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993, ha ricordato che l'esclusione dalla tassa dei locali che non possono produrre rifiuti per obiettive condizioni di non utilizzabilità presuppone che tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate. Non è sufficiente la sola dimostrazione ex post dell'inagibilità, che nel processo in esame neppure era stata dimostrata ma solo affermata. La Corte ha richiamato l’art. 65 del medesimo decreto per ribadire che l’obbligo dichiarativo per fruire di esenzioni e agevolazioni si ricollega funzionalmente al principio di integrale copertura del costo del servizio di raccolta rifiuti: il Comune deve poter prevedere in anticipo la reale consistenza della base imponibile, mediante procedure amministrative certe e fondate su elementi oggettivi.
Quanto ai termini decadenziali, il quinquennio per l'accertamento d'ufficio previsto dagli artt. 70 e 71 del D.Lgs. n. 507 del 1993 e dall'art. 161 della legge n. 296 del 2006 decorre dal 20 gennaio dell'anno in cui l'occupazione è iniziata, ovvero dal 20 gennaio dell'anno successivo, qualora l'occupazione sia sopravvenuta in corso d'anno. La Corte ha così accolto il ricorso incidentale del Comune, osservando che, non risultando né allegato né comprovato che la detenzione dell'immobile fosse anteriore al 20 gennaio 2007, l'atto impositivo notificato entro il 31 dicembre 2013 doveva ritenersi tempestivo, escludendo così la decadenza dichiarata dal giudice di appello.
La pronuncia offre un utile riferimento operativo per il calcolo dei termini di decadenza dell'accertamento TARSU/TARI, da ancorare all'effettiva data di inizio dell'occupazione e non genericamente al primo anno d'imposta oggetto di contestazione.