TARSU: l'esclusione delle aree produttive di rifiuti speciali presuppone sempre la denuncia del contribuente
Con ordinanza dell'11 giugno 2026, n. 19128, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva parzialmente accolto le ragioni di una società, escludendo dalla TARSU ampie superfici del proprio stabilimento industriale, adibite alla produzione di rifiuti speciali, e riconoscendo altresì una riduzione tariffaria del 30% per l'autonomo smaltimento a proprie spese. Il giudice regionale aveva fondato il proprio convincimento, tra l'altro, su una consulenza tecnica d'ufficio redatta in un diverso procedimento e relativa a un differente periodo d'imposta.
La Corte ha ribadito che, ai sensi degli artt. 62 e 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993, l'esclusione dalla tassazione delle superfici produttive di rifiuti speciali, così come le riduzioni di superficie e di tariffa, non operano automaticamente in base alla mera sussistenza della situazione di fatto, ma presuppongono che il contribuente ne abbia dedotto i relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione, gravando su di esso il relativo onere della prova, trattandosi di deroga al regime ordinario di imposizione.
Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto contraddittorio l’operato della CGT pugliese nel momento in cui, pur avendo ritenuto applicabili le sanzioni per omessa denuncia, aveva poi comunque riconosciuto i benefici (esclusione dalla tassazione e riduzione tariffaria) discendenti da quella stessa denuncia mai depositata. Per quanto riguarda l’accertamento tecnico effettuato in altro giudizio, gli ermellini non l’hanno ritenuto sufficiente a colmare tale lacuna, spettando invece al giudice del merito la verifica in concreto circa l'assolvimento dell'onere dichiarativo da parte del contribuente.
La pronuncia ricorda agli enti impositori che, anche in presenza di accertamenti tecnici favorevoli al contribuente, va sempre verificata la sussistenza della denuncia quale presupposto costitutivo, e non meramente formale, per il riconoscimento di esenzioni o riduzioni TARSU.