Maneggio denaro in senso ampio, oltre il contante
La Corte Conti Calabria Sez. giurisdizionale, con sentenza n. 220/2025, ha affermato che il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse. Ne deriva che l’espressione “maneggio di danaro pubblico” deve essere considerata nel senso più ampio possibile, perché deve comprendere tutti i crediti dell’amministrazione che, per un medesimo titolo, il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, PagoPA ecc. ) Diversamente, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico non sarebbero più oggetto del necessario giudizio di conto.
Appare dunque necessario che l’agente contabile debba rendere il conto giudiziale per l’intera gestione (anche dematerializzata) perché non solo ha la disponibilità del danaro versato dal contribuente, ma ne dispone in piena autonomia ancorché non vi sia la materiale apprensione dello stesso, essendo titolare di ciascuna operazione contabile che, per legge e per provvedimento di nomina, cura dall’inizio alla fine.
Per tali ragioni, in piena adesione con la giurisprudenza elaborata dalla Sezione che si richiama a fini motivazionali (ex plurimis, sentenza n. 155/2025) i conti giudiziali della riscossione devono necessariamente mostrare il completo esame di tutte le attività compiute nell’esercizio finanziario di riferimento, indi[1]pendentemente dalle modalità con le quali è stato eseguito il versamento.