Occupazione senza titolo: danno “presunto” risarcibile e stop all’automatica esclusione dei tributi
Con ordinanza N. 1535 depositata il 23 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Lecce in materia di occupazione illegittima di immobili e risarcimento del danno.
La Suprema Corte ribadisce i principi fissati dalle Sezioni Unite n. 33645/2022, chiarendo che il danno da perdita del godimento del bene in caso di occupazione sine titulo costituisce un “danno normale” o “presunto”, non subordinato alla prova di specifiche occasioni locative perse. Il danno può essere liquidato equitativamente, anche d’ufficio, facendo riferimento al canone locativo di mercato, senza gravare il proprietario dell’onere di dimostrare un maggior utile rispetto all’indennità eventualmente corrisposta dall’occupante.
La Cassazione censura inoltre l’esclusione del risarcimento dei danni maturati in corso di giudizio, ricordando che l’occupazione senza titolo integra un illecito permanente, con danno che si rinnova giorno per giorno e può essere richiesto anche in appello.
Quanto ai tributi immobiliari (ICI e IMU), la Corte conferma che il loro rimborso non è automatico, ma richiede la dimostrazione di un nesso causale diretto tra il pagamento dell’imposta e l’occupazione illegittima. In assenza di tale collegamento, il costo fiscale resta a carico del proprietario.