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Pantouflage (porte girevoli), ANAC rileva violazione del divieto

ANAC ha rilevato con delibera 369/2025 violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente di un Comune lombardo, che non ha rispettato i termini del divieto imposto dall'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001.

Dopo poco giorni dalle proprie dimissioni dal Comune, l’ex dipendente è stato assunto da una società privata destinataria dell'attività del comune, svolta attraverso i poteri autoritativi o negoziali esercitati dallo stesso ex dipendente per conto del comune. Il dipendente avrebbe dovuto attendere il decorso del prescritto periodo di raffreddamento di tre anni.

L'Autorità ha pertanto deliberato il verificarsi delle conseguenze previste dalla legge per la violazione del divieto di pantouflage. Tali conseguenze consistono nella nullità del contratto di lavoro stipulato tra la società affidataria del servizio di manutenzione impianti ascensori e cancelli automatici installati presso gli edifici di proprietà comunale a seguito di determinazione a firma dell'interessato, allora Responsabile del Settore specifico del Comune e lo stesso ex dipendente comunale, assunto dalla suddetta società; e il divieto per quest'ultima di contrattare per tre anni con il comune coinvolto, a decorrere dalla data di assunzione dell'interessato.

Anac ha poi deliberato l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati riferiti all'assunzione avvenuta in violazione del divieto.