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Partecipate in perdita: ok ad un piano unico per risanamento e ristrutturazione ma attenzione ai ripiani extra quota

Con il parere n. 54/2026/PAR, la Corte dei Conti Emilia-Romagna ha affrontato alcuni quesiti in materia di piano di risanamento/ristrutturazione aziendale ex 14 del D.lgs. 175/2016.

Quesito n. 1: “se “il piano di ristrutturazione aziendale” che deve comprovare “la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico”, ai sensi dell’art. 14 c.4 del TUSP, e il “piano di risanamento” per “il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni” di cui al comma 5 del medesimo articolo del TUSP, sono assorbibili in un unico documento che dimostri in maniera solida 8 i presupposti del ripristino strutturale dell’equilibrio economico – patrimoniale e finanziario anche alla luce dei contenuti del documento CNDCEC “La crisi nelle società pubbliche, tra TUSP e CCII” del giugno 2023”;

Risposta: La Sezione ha accolto una lettura ermeneutica delle disposizioni dell’art.14 del D.lgs. 175/2016 che “valorizza la sostanziale fungibilità del “piano di risanamento” e del “piano di ristrutturazione” tenuto conto del fatto che entrambi mirano a salvaguardare la continuità aziendale”. Non è infatti detto che il “piano di ristrutturazione” contempli sempre anche un ripianamento delle perdite ma “una ipotesi di ristrutturazione aziendale non può realisticamente prescindere da una valutazione dell’equilibrio economico presupponendo un intervento di “riparazione” di un pregresso disequilibrio economico”. I Magistrati hanno quindi concluso che “il piano di ristrutturazione aziendale di cui all’art. 14, c. 5 del T.U.S.P. e il piano di risanamento di cui all’art. 14, c. 2 e 4 del T.U.S.P. sono assorbibili in un unico documento che deve sia comprovare la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte, sia contemplare il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni.”

Quesito n. 2:
se il “piano di ristrutturazione aziendale” e/o “piano di risanamento” costituiscono, unitamente ad un piano industriale di supporto, i presupposti indispensabili per provvedere all’eventuale copertura della perdita di una società.

Risposta: La Sezione ha nel merito evidenziato che “nel caso in cui emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, il piano di ristrutturazione aziendale dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte, è presupposto indispensabile per provvedere all’eventuale copertura della perdita della società. Nel caso in cui la perdita sia stata registrata per tre esercizi consecutivi o che siano state utilizzate riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, il piano di risanamento dovrà:

- contemplare convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti;

- prevedere il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni;

- essere approvato dall’Autorità di regolazione di settore, ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all’art. 5 del T.U.S.P.”


Quesito n. 3:
“se, nell’ambito di una eventuale operazione di ristrutturazione di una società, qualora uno o più soci decidessero di recedere, l’Ente può farsi carico della perdita anche per i soci recedenti attraverso una ricostituzione del capitale sociale dimostrando anche in forza del “piano di ristrutturazione aziendale” e/o “piano di risanamento” i presupposti previsti dall’articolo 5 comma 1 del TUSP.”

Risposta: Considerato che “l’ente socio risponde delle obbligazioni sociali nei limiti della quota di capitale detenuta, salvo che egli stesso sia direttamente esposto nei confronti dei creditori della società” e che “nelle società di capitali per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”, la Sezione ha evidenziato come il ripiano tout court dei debiti della propria società, si sostanzi nella rinuncia al limite legale della responsabilità patrimoniale e, di fatto, in accollo di debiti di un terzo soggetto. Fattispecie che la Corte “non ritiene conforme ai criteri di efficienza, razionalità economica e tutela delle finanze pubbliche …, anche in considerazione del chiaro tenore letterale della disposizione di cui all’art. 21, c. 3 bis del T.U.S.P. che consente alle pubbliche amministrazioni locali partecipanti ad una società di procedere al ripiano delle perdite subite dalla società con le somme accantonate ai sensi del c.1 (e quindi) nei limiti della loro quota di partecipazione”. A questo la Sezione ha aggiunto che, anche se l’operazione di ricapitalizzazione senza acquisto di nuova partecipazione sfugge al vaglio preventivo della Corte ex art. 5 del D.lgs. 175/2016, “l’operazione realizzata, qualora vi fossero i presupposti, potrebbe essere oggetto di una valutazione postuma, specie nell’ipotesi in cui non si dovesse raggiungere l’obiettivo “di risanamento” programmato e, nello specifico, che tale obiettivo non fosse raggiunto non già per contingenze del tutto estranee ed imprevedibili alla progettualità realizzata ma perché l’operazione stessa si disveli fallace, non edificata sulla reale ed accertata ricorrenza dei presupposti voluti dalla legge per il “salvataggio” e, di conseguenza, si traducesse (sostanzialmente) in un conclamato danno erariale”