Partecipata in perdita (il caso): valutazioni della Corte dei Conti sulla responsabilità del Sindaco
Corte dei Conti Lazio, Sez. Giurisdizionale - Sentenza n. 15/2026
Per la Procura, l'ex Sindaco di un Comune avrebbe pregiudicato il valore della partecipazione in società in house providing detenuta dall'Amministrazione locale, avendo assunto la decisione di portare avanti il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti, estendendolo a tutto il territorio comunale, nonostante i primi due mesi di prova in una zona ristretta avessero evidenziato, sulla base del rapporto dell'Amministratore della società erogatrice del servizio, risultati in perdita.
Richiesto dunque all'ex Sindaco un risarcimento, sulla base della colpa grave a questo ascrivibile, la perdita contestata era quella rilevata da situazione infrannuale, al 30 giugno.
Tuttavia la Magistratura, analizzando la documentazione presentata sia dall'accusa sia dalla difesa, ha ritenuto "In ordine alla determinazione della posta di danno ... di non potere aderire alla tesi della Procura, non essendovi prova del danno erariale contestato, siccome non suffragato dalla documentazione istruttoria". Infatti "Secondo la tesi accusatoria, vi sarebbe stata perdita del valore della partecipazione azionaria del Comune, a causa della attivazione della c.d. fase 2 della raccolta Pap, per euro 172.930,99" ma la Corte ha osservato come "dagli atti di causa, non appaia sufficientemente provato che detta perdita si sia verificata per la predetta causa".
Nello specifico, la Corte ha affermato che "la perdita di valore della partecipazione può essere quantificata, nei documenti di bilancio dell’ente locale (stato patrimoniale, risultato di amministrazione) nonché nel conto giudiziale (mod. 22 D.P.R. 194 del 1996) relativo alle partecipazioni azionarie dell’ente stesso (circa i documenti da cui risulta il valore della partecipazione e il relativo metodo di calcolo, cfr. per tutte, Cdc, sez. giur. Veneto, n. 383/2025; sez. giur. Emilia Romagna, n. 20/2024) solo successivamente alla determinazione delle perdite di esercizio della società partecipata, il che, di norma, avviene, solo all’esito dell’approvazione del bilancio di esercizio, posto che in corso di esercizio possono adottarsi provvedimenti utili all’annullamento di detta perdita."
La Magistratura ha continuato poi asserendo che "Nel caso di specie ... in primo luogo, non vi è in atti alcun documento di bilancio dell’ente locale ovvero conto giudiziale che provi che detta perdita di valore della partecipazione si sia effettivamente realizzata e in quale misura.
Ma soprattutto, a monte, non vi è prova che l’attivazione del servizio Pap abbia comportato, a fine esercizio, la contestata perdita (di esercizio) della società.
(...) non appare metodologicamente corretto qualificare, ai fini del danno erariale qui contestato, come perdita definitiva di valore della partecipazione del Comune, la perdita della società accertata solo provvisoriamente in corso di esercizio (al 30.6.2019, come da relazione dell’Organo di revisione della società).
Infatti, una perdita realizzata nel primo semestre dell’esercizio è suscettibile di modifica (anche in melius) nel corso della restante parte dell’esercizio."
Ulteriormente è stato osservato come:
- la perdita complessiva dell'esercizio 2019 sia risultata di oltre 2 milioni e per l’espletamento di plurimi servizi pubblici, quindi "... appare davvero impossibile identificare con adeguata certezza ... una quota parte imputabile al solo servizio di igiene urbana in relazione alla sola fase di avvio della fase 2 e limitatamente ai primi 2 mesi di avvio di detta fase";
- "non possa ritenersi adeguatamente provato il nesso di causalità tra il comportamento del convenuto e il contestato danno erariale.
Infatti, appare al Collegio indubitabile che l’evento in tesi dannoso sia riferibile all’esito di comportamenti tenuti da una pluralità di soggetti, ancorché non coinvolti nel presente processo ed anche non identificati".
Ad avviso del Collegio, inoltre, "deve altresì tenersi conto che il Sindaco, che è principalmente organo di governo con poteri prioritariamente di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 107 d.lgs. n. 267 del 2000), deve essere supportato da organi amministrativi dell’ente locale nell’esercizio delle proprie funzioni, in particolare in quelle complesse, come la gestione del controllo analogo di società partecipate. Sicché, non risultando dagli atti che non vi sia stata istruttoria amministrativa sull’ordinanza n. 230 del 2019, deve ritenersi che una parte di contributo causale debba, in linea di principio, essere ascritta all’apparato di supporto amministrativo al Sindaco (tra cui, ad esempio, il segretario generale e l’ufficio controllo - analogo), indipendentemente dalla mancata identificazione delle persone fisiche."