← Indietro

L'accantonamento a fondo perdite società partecipate deve essere effettuato anche per le perdite pregresse non coperte

La Corte dei Conti Basilicata, con delibera n. 95/2026 ha ricordato che la costituzione da parte del Comune dell’accantonamento, in Missione 20 Programma 03, a fondo perdite società partecipate di cui art. 21 Dlgs 175/2016 – TUSP deve essere effettuato non solo per la perdita d’esercizio dell’anno immediatamente precedente (ora 2025) ma anche per le perdite pregresse portate a nuovo. Ne consegue che l’ente locale debba fare un riallineamento dell’accantonamento rispetto al totale delle perdite accumulate dalle società partecipate.

In sintesi, se la società partecipata ha conseguito perdite per 100 nell’esercizio 2025 e ha accumulato negli anni precedenti perdite non assorbite (riportate a nuovo) per 1.000 e il Comune detiene una partecipazione del 40%, occorre ora verificare che:

Nel bilancio 2026-2028, in conto competenza 2026 sia presente in Missione 20 programma 03 un accantonamento a fondo perdite società partecipate ex art. 21 Tusp pari a 40

Nel rendiconto 2025, parte B del modello A, e riga specifica nel modello A1, sia presente un accantonamento nel risultato di amministrazione pari a 400


La Sezione evidenzia nella citata deliberazione che l’art. 21 del D.lgs. n. 175/2016 prevede l’obbligo di costituzione di uno specifico fondo qualora le società di cui l’ente locale detenga quote di partecipazione abbiano registrato un risultato di esercizio negativo. Tale obbligo consiste nell’accantonamento, nell’anno successivo rispetto al periodo di esercizio in perdita, di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato e in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell’articolo 2425 del Codice civile.

La tassatività delle suddette prescrizioni è funzionale alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e non consente scelte metodologiche differenti, essendo del tutto esclusa qualsivoglia valutazione discrezionale da parte dell’Ente circa la non opportunità di procedere alla costituzione del fondo. La costituzione di tale fondo è volta al contenimento dei rischi connessi ad avvenimenti pregiudizievoli afferenti alla gestione del soggetto partecipato e che inevitabilmente possono incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell’ente partecipante. Il fondo svolge, quindi, una funzione prudenziale correlata alla ricaduta che le gestioni esternalizzate possono avere sui bilanci degli enti locali (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazioni nn. 24/2017/PAR, 127/2018/PAR, 114/2020/PRSP; Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazione nn. 31/2021/PRSP e 53/2021/PRSP; Sez. Reg. Contr. Sicilia, deliberazione n. 25/2021/PAR).

Con riguardo all’evoluzione del fondo nel corso degli esercizi finanziari, va, inoltre, rammentato che il medesimo art. 21, comma 1, del TUSP disciplina, altresì, negli ultimi due periodi, le ipotesi in cui l’importo accantonato può essere reso successivamente disponibile, ossia nel caso in cui:

- l’ente partecipante ripiani la perdita di esercizio;

- l’ente partecipante dismetta la partecipazione;

- il soggetto partecipato sia posto in liquidazione;

- il soggetto partecipato ripiani in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti.

Il riferimento contenuto nell’ultimo alinea del comma 1 del citato art. 21 al ripiano, parziale o totale, delle perdite conseguite negli esercizi precedenti, quale una delle condizioni che consentono di liberare le risorse accantonate, rende evidente che L’ACCANTONAMENTO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DEBBA ESSERE COMMISURATO, NON SOLO AL RISULTATO NEGATIVO DELL’ULTIMO ESERCIZIO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA MA ANCHE AGLI EVENTUALI RISULTATI NEGATIVI PREGRESSI CHE NELL’ULTIMO BILANCIO SOCIETARIO COMPAIANO NON ANCORA RIPIANATI E, QUINDI, RIPORTATI A NUOVO (cfr., in termini, Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazione n. 114/2020/PRSP; Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 112/2022/PRSE nonché da ultimo, Sez. Reg. Contr. Toscana, deliberazione n. 34/2025/PRSE).


Ai sensi dell’art. 1 commi 550 e seguenti Legge 147/2013, e stesse disposizioni di cui sopra si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


Delfino & Partners segue da oltre 30 anni le società partecipate degli enti locali. Per ricevere un check sull'andamento delle società, ai fini monitoraggio, scrivere a info@gruppodelfino.it