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Privacy: nuove regole per la pubblicazione delle graduatorie concorsuali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato un documento di fondamentale importanza per tutte le pubbliche amministrazioni che gestiscono procedure concorsuali e selettive. Le FAQ, elaborate d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, forniscono indicazioni precise su come conciliare gli obblighi di trasparenza amministrativa con la tutela dei dati personali dei candidati, alla luce delle recenti modifiche normative che hanno interessato il settore del reclutamento pubblico.

La recente riforma della pubblica amministrazione, culminata con il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con legge 9 maggio 2025, n. 69, ha positivizzato la posizione tradizionalmente assunta dal Garante, assicurando il coordinamento tra la disciplina di protezione dei dati personali e le esigenze di pubblicità e trasparenza delle procedure concorsuali.

Il sistema si basa sull'utilizzo obbligatorio del Portale unico del reclutamento (InPA), che ha sostituito la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con la pubblicazione online delle procedure concorsuali, mantenendo però fermi gli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013.

Secondo le nuove indicazioni, le amministrazioni devono pubblicare online esclusivamente le graduatorie finali contenenti i dati personali dei soli partecipanti risultati vincitori. I dati che possono essere diffusi sono limitati a: nome e cognome dei vincitori, data di nascita (solo in caso di omonimia), posizione in graduatoria, punteggio complessivo (a discrezione dell'amministrazione)

Il documento del Garante è categorico nell'escludere dalla pubblicazione online: a) dati dei candidati non vincitori; b) titoli di preferenza o precedenza: la loro pubblicazione potrebbe rivelare informazioni sullo stato di salute del candidato o dei suoi familiari; c) cause di esclusione o ammissione con riserva: come stabilito dalla giurispurdenza mentre l'esito della valutazione può essere diffuso, "la motivazione di detta esclusione, contenente informazioni personali quali il mancato possesso di specifici requisiti professionali", non può essere pubblicata integralmente; d) atti endoprocedimentali: verbali, valutazioni dei titoli, elaborati tecnici devono rimanere riservati

Una delle innovazioni più significative riguarda l'introduzione di aree ad accesso riservato sui siti delle amministrazioni e sul Portale InPA.

Anche in questo caso, deve essere garantito il principio di minimizzazione dei dati, fornendo solo le informazioni essenziali e dando conto della mera ricorrenza di eventuali riserve senza specificarne la natura.