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Processo Tributario - Ricorso notificato a mezzo posta

Con sentenza n. 10887, del 23 aprile 2024, la Corte di Cassazione ha colto l’occasione per precisare un importante principio di diritto:

"Nel processo tributario, qualora il ricorso sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, non costituisce motivo d’inammissibilità dello stesso, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. n. 546 del 1992, il fatto che il ricorrente depositi la ricevuta di spedizione, o altro atto equipollente, non al momento della – o comunque contestualmente alla – sua costituzione in giudizio, ma successivamente, purché, tuttavia, entro il termine di trenta giorni previsto dal predetto art. 22, la sola inosservanza del quale, in quanto perentorio, determina, in rapporto al suddetto adempimento, la sanzione dell’inammissibilità del ricorso.”

Si rammenta che l’art. 22 d.lgs. 546/1992, che regola la costituzione in giudizio del ricorrente, stabilisce:

1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

2.L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.

3.In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.

4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.

5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.”.