Regime Iva trasporto e logistica: novità
La Circolare n. 14/E del 18 dicembre fornisce indicazioni operative sul regime transitorio opzionale introdotto dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 57-63, L. 207/2024) per le prestazioni di servizi rese alle imprese che operano nei settori del trasporto, movimentazione merci e logistica.
In particolare, in attesa dell’autorizzazione UE per l’applicazione del reverse charge, è possibile optare per un regime in cui l’IVA è versata dal committente in nome e per conto del prestatore, con responsabilità solidale.
L’opzione riguarda contratti di appalto, subappalto o analoghi rapporti negoziali, esclusi i servizi di cui alle lettere da a) ad a-quater) dell’art. 17, comma 6, DPR 633/1972. Possono aderire le imprese con codici ATECO della sezione H – Trasporto e Magazzinaggio (es. 49.41 trasporto merci su strada, 52.24 movimentazione merci, 52.25 servizi di logistica). L’opzione è esercitabile anche nei rapporti di subappalto, indipendentemente dalle scelte degli altri soggetti della filiera.
L’opzione ha validità triennale e va comunicata telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite apposito modello e il committente versa l’IVA con modello F24 entro il 16 del mese successivo alla fattura, senza compensazione, utilizzando il codice tributo “6045” e il codice identificativo “66”
La disposizione non si applica, comunque, alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e società di cui all’articolo 17-ter del DPR 633/1972 (scissione dei pagamenti), che già prevede il versamento dell'IVA da parte del committente.