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Residui vetusti da eliminare, secondo veridicità e prudenza

Come abbiamo più volte evidenziato, i residui attivi e i residui passivi conservati devono rappresentare obbligazioni giuridiche perfezionate, esigibili e devono essere RECENTI.

La Corte dei Conti Veneto, tra le tante, con delibera n. 199/2025 esprime forte contrarietà ai residui vetusti.

Con riferimento specifico alla vetustà dei residui, la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sez. controllo Marche, deliberazione n. 144/2023/PAR) stabilisce che sia non solo facoltà ma (addirittura) dovere dell’ente valutare, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, l’opportunità di mantenere o cancellare dal conto del bilancio residui attivi di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultra-triennale (debitamente svalutati mediante congruo accantonamento al FCDE), anche qualora non si siano ancora formalmente concluse o esaurite le già avviate procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva o non sia stata ancora comunicata dall’agente della riscossione la formale dichiarazione di inesigibilità del credito. Oltreché conforme al principio generale della prudenza (§ 9 dell’All. 1 al d.lgs. n. 118/2011, nella parte in cui impone che “nei documenti contabili di rendicontazione (…) le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate”), tale soluzione appare inequivocabilmente suffragata anche da altre disposizioni rinvenibili nel quadro normativo di riferimento. La prima disposizione di riferimento è quella contenuta nell’art. 228, co. 3, Tuel, ai sensi del quale “prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio” (l’elenco dei residui provenienti dagli esercizi pregressi e quello dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione è allegato al rendiconto: art. 11, co. 4, lett. m) ed n), d.lgs. n. 118/2011).

Tale operazione deve avvenire secondo le modalità indicate dall’art. 3, co. 4, d.lgs. n. 118/2011, il quale consente (ma non impone) di conservare tra i residui attivi soltanto le entrate accertate concretamente “esigibili” ma non ancora incassate, nel senso che l’esigibilità dell’entrata va verificata non (solo) quale astratta fondatezza giuridica della pretesa creditoria, bensì (anche) quale concreta sussistenza di effettive e reali possibilità materiali di ottenerne l’effettivo incasso dal debitore, alla luce delle sue concrete condizioni di solvibilità, che devono essere illustrate e motivate nella relazione al rendiconto (ex plurimis, Corte conti, Sez. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 39/2023/PRSP).

Va però precisato che il principio di prudenza deve, comunque, essere bilanciato e contemperato con quello di “veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità” delle rappresentazioni contabili (§ 5 dell’All. 1 cit.), che impone la ragionevole iscrizione in bilancio di “tutte” le componenti di entrata (principio di universalità: § 3 dell’All. 1 cit.): lo stesso § 9 dell’All. 1 cit. invita ad evitare “eccessi” di prudenza, in quanto “pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione”; il principio di prudenza “non deve condurre all’arbitraria e immotivata riduzione” delle voci di entrata, bensì “esprimere qualità di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto”, soprattutto nella “ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell’ amministrazione”.

In particolare, costituirebbe eccesso di prudenza l’automatico ed immediato stralcio dal conto del bilancio di posizioni creditorie per il solo fatto che siano decorsi tre anni dalla loro scadenza o, comunque, siano considerate di dubbia o difficile realizzazione: ciò darebbe luogo ad una rappresentazione non veritiera delle reali condizioni finanziarie dell’ente e della sua effettiva capacità di riscossione. Una “sana gestione finanziaria” deve essere infatti “improntata ad un’armonica applicazione dei diversi principi generali ed applicati, senza che l’uno possa prevaricare sull’altro” (Corte conti, Sez. contr. Piemonte, deliberazione n. 86/2020/PRSE). Costituisce espressione di questa necessità di equilibrato bilanciamento tra le esigenze di prudenza e quelle di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità delle scritture contabili, la norma contenuta nel § 9.1 dell’All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, nella parte in cui, oltre a richiamare espressamente il principio generale della prudenza, precisa che le operazioni di riaccertamento annuale dei residui sono finalizzate ad individuare formalmente non solo i crediti “insussistenti” o “assolutamente inesigibili”, che vanno “definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio”, ma anche quelli di “dubbia e difficile esazione”, per i quali si procede a congruo accantonamento al FCDE (secondo le modalità riportate nel § 3.3 e nell’esempio n. 5 dell’All. 4/2 cit.). Il medesimo principio contabile applicato precisa ulteriormente che “trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio”, riducendo proporzionalmente l’importo accantonato nel FCDE. Ai fini della contabilità economico-patrimoniale, una volta “stralciati dal conto del bilancio”, i “crediti inesigibili” permangono nello “stato patrimoniale”, “sino al compimento dei termini di prescrizione” (art. 230, co. 5, Tuel) o al definitivo esaurimento delle “azioni di recupero mediante procedure coattive”, previo adeguamento del “fondo svalutazione crediti”; soltanto laddove ne venga formalmente riconosciuta la “assoluta inesigibilità o insussistenza”, essi verranno, in tutto o in parte, definitivamente eliminati anche dallo stato patrimoniale, dandone adeguata motivazione “attraverso l’analitica descrizione delle procedure seguite” per ottenerne la riscossione o indicando “le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l’obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie” (§ 9.1. cit.). Al riguardo, la giurisprudenza contabile (ex plurimis, Corte conti, Sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 60/2021/PRSE) ha chiarito che, sebbene il § 9.1 dell’All. 4/2 cit. “non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso”, tuttavia, “il mantenimento di quelli più risalenti, anche oltre il termine ordinario di prescrizione, costituisce un’evenienza eccezionale, che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell’ente”.

Nel compiere tale valutazione, l’ente “non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l’esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l’effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza”. Sicché, laddove riscontri che, di fatto, il credito non ha più alcuna probabilità di essere riscosso (quantomeno “entro termini ragionevoli”) o, comunque, tali possibilità appaiano particolarmente remote o inverosimili, tale credito “deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un’apposita voce dell’attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 TUEL), al termine del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio” (Corte conti, Sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 11/2015/PRSE). Siccome l’accertamento delle entrate individua le risorse attraverso cui viene data copertura finanziaria alla spesa, affinché tale copertura sia “effettiva” e non meramente contabile, occorre che tali entrate (e quindi il loro mantenimento nel conto del bilancio) siano supportate da un adeguato grado di esigibilità, che va prudenzialmente valutato in concreto, caso per caso, tenendo conto delle cause che ne hanno impedito o ritardato la riscossione, onde evitare che la genuinità del risultato di amministrazione possa essere inquinata dalla presenza di risorse aleatorie o di incerta realizzazione. Sicché, la conservazione nel conto del bilancio di un residuo attivo ultra-triennale di dubbia esigibilità deve essere adeguatamente motivata e supportata da elementi idonei a suffragare ragionevoli aspettative d’incasso (cfr. Corte conti, Sez. contr. Liguria, deliberazione n. 80/2021/PRSP), che non possono tuttavia essere sic et simpliciter presuntivamente ed automaticamente ravvisate nel mero (e sotto diversi aspetti anche puramente “accidentale”) fatto che nel frattempo non sia ancora intervenuta la conclusione delle procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva o la dichiarazione di definitiva inesigibilità del credito da parte dell’agente della riscossione. In altri termini, ai fini dello stralcio o del mantenimento nel conto del bilancio, l’esigibilità del residuo va valutata non in astratto (in termini di giuridica fondatezza della pretesa creditoria), ma in concreto (quale effettiva capacità di ottenerne il pagamento da parte del debitore), mantenendo nel conto dei residui soltanto quei crediti la cui riscossione possa essere prevista con un “ragionevole grado di certezza”, onde garantire la genuina rappresentazione del risultato di amministrazione (Corte conti, Sez. contr. Emilia-Romagna, del. n. 39/2023/PRSP; Sez. contr. Lazio, del. n. 28/2022/PRSP; Sez. contr. Liguria, del. n. 94/2020/PRSP; Sez. contr. Piemonte, del. n. 68/2019/PRSP).

Va infine richiamata l’ulteriore disposizione contenuta nell’art. 11, co. 6, lett. e), d.lgs. n. 118/2011, ai sensi del quale la relazione sulla gestione, allegata al rendiconto, deve illustrare “le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi”. Tale norma sta chiaramente a significare che, per il mantenimento in bilancio di un residuo attivo ultra-quinquennale non è sufficiente l’assenza di ragioni per la sua cancellazione, essendo invece necessaria l’esigenza di idonee giustificazioni per il suo mantenimento. E tanto più remoto è l’esercizio di provenienza del residuo, tanto più solide, ragionevoli e stringenti dovranno essere le motivazioni addotte per poterlo mantenere in bilancio, nel senso che l’onere motivazionale si fa via via sempre più aggravato all’aumentare dell’anzianità del residuo stesso, onde evitare che tale mantenimento possa offrire una copertura meramente fittizia della spesa.