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Revoca del presidente del consiglio comunale

Il Ministero dell’Interno, con parere del 14 aprile 2023 si è espresso in merito alla revoca del presidente del consiglio comunale, che, al pari dell'elezione, esprime una scelta amministrativa rispettosa delle finalità normative di garantire la continuità e la correttezza del concreto espletamento della funzione di indirizzo politico-amministrativo dell'ente. In particolare:

Una Prefettura, di seguito a precedente corrispondenza, in relazione ad apposito quesito di un consigliere comunale di minoranza, ha posto ulteriori quesiti in ordine alla questione indicata in oggetto. In particolare, sono stati chiesti chiarimenti in merito all'ammissibilità ed alla legittimità della mozione nei confronti del presidente del consiglio per motivi non strettamente attinenti la funzione svolta dal medesimo, ma per motivi connessi a procedimenti giudiziari in cui è coinvolto lo stesso. Inoltre, sono stati chiesti ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di votazione relativa ad una norma dello statuto comunale. Al riguardo, quanto alle modalità di votazione si richiama integralmente il contenuto della precedente nota ministeriale n.3801 del 2.2.2023. Quanto alla possibilità di presentare la mozione per motivi connessi a procedimenti giudiziari, si osserva che il regolamento del consiglio comunale disciplina anche l'istituto delle mozioni. Pertanto, la presentazione delle stesse deve conformarsi a quanto disciplinato dal predetto regolamento. In merito, si richiamano anche i parametri giurisprudenziali segnalati da questa Direzione Centrale con la citata nota n.3801 del 2.2.2023. In ordine a quanto lamentato dal consigliere circa la giurisprudenza citata, si osserva che dalle sentenze sono estrapolati i principi generali sulle questioni affrontate dal giudice amministrativo; peraltro appare utile richiamare sul tema della revoca del presidente del consiglio, oltre alla giurisprudenza già indicata nel parere formulato in data 2 febbraio u.s., anche la sentenza del TAR Sicilia, Sez.I, del 16 marzo 2022, n.759, con la quale il giudice amministrativo ha evidenziato che "… sia l'elezione a presidente del consiglio comunale, sia la relativa revoca, esprimono una scelta ampiamente fiduciaria delle forze politiche rappresentate nell'organo consiliare, convergente verso una personalità in grado di rispondere alle suddette necessità istituzionali o, al contrario, manifestano il ripensamento di quella scelta iniziale, così che la revoca - al pari dell'elezione - pur non essendo scevra da apprezzamenti di natura latamente politica, esprime nondimeno una scelta amministrativa che non è libera nei fini e che deve pertanto rispettare le finalità normative di garantire la continuità e la correttezza del concreto espletamento della funzione di indirizzo politico-amministrativo dell'ente".