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Rilevanza in contabilità finanziaria ed economica dell'IVA

In materia di IVA ENTI LOCALI, le indicazioni dei principi contabili sono chiare e chiedono attenta applicazione. In particolare:

All. 4/2 – competenza finanziaria - Dlgs 118/2011 e smi:

5.7 La scissione dei pagamenti per IVA (split payment)

L’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha inserito nel DPR n. 633/1972, l’articolo 17-ter, che prevede la scissione del pagamento dell’IVA dal pagamento del corrispettivo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate da tale norma, nello svolgimento di attività per le quali non sono soggetti passivi di IVA .

Pertanto, in attuazione di tali disposizioni, le amministrazioni pubbliche acquirenti dei beni, o committenti dei servizi, effettuano il versamento IVA direttamente all’erario piuttosto che al fornitore.

In contabilità finanziaria, le spese soggette alla scissione dei pagamenti sono impegnate per l’importo comprensivo di IVA e, a seguito del ricevimento della fattura emessa dal fornitore con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, per le successive registrazioni contabili possono essere adottate due modalità alternative:

1) se l’ente intende avvalersi dell’opzione che consente di effettuare il pagamento IVA all’Erario contestualmente al pagamento delle fatture ai fornitori, a valere dell’impegno assunto sono emessi due distinti ordini di pagamento. Il primo ordinativo è emesso a favore del fornitore per la spesa al netto di IVA, il secondo a favore dell’erario per l’ammontare dell’IVA;

2) se l’ente non effettua il versamento IVA contestualmente al pagamento della fattura, si provvede a:

La modalità di contabilizzazione 1) è adottata dagli enti che, per semplificare le proprie procedure di spesa, intendano effettuare sempre il versamento IVA contestuale al pagamento delle fatture. Si tratta di una modalità di registrazione semplificata, prevista per gli enti che nel corso dell’esercizio effettuano un numero limitato di operazioni di acquisto di beni e servizi. In altre parole è richiesta l’applicazione costante della modalità di contabilizzazione dello split payment, con riferimento al medesimo esercizio.


5.2. e) L’imputazione dell’impegno di spesa avviene:

e) nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell’ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, diventano rilevanti la contabilità economico patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA). La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate l’eventuale credito IVA, o l’eventuale debito IVA, tra le spese. Il relativo impegno è imputato nell’esercizio in cui è effettuata la dichiarazione IVA o è contestuale all’eventuale pagamento eseguito nel corso dell’anno di imposta, mentre l’accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell’esercizio in cui l’ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione.

Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA derivante dall’Investimento finanziato dal debito, è vincolata alla realizzazione di investimenti. Effettuato il vincolo l’ente può procedere alla compensazione dei tributi o al finanziamento di spese correnti.

L’ente fornisce informazioni riguardanti la gestione IVA nella relazione sulla gestione al consuntivo.

In contabilità finanziaria, le spese effettuate nell’ambito di attività commerciali soggette al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), sono registrate come segue:

Le amministrazioni che, per la determinazione dell’IRAP, hanno optato per l’applicazione del metodo commerciale sulle attività rilevanti ai fini IRAP e, in sede di presentazione della dichiarazione annuale, evidenziano un credito, relativo ai maggiori versamenti degli acconti mensili IRAP effettuati nell’anno precedente, in misura superiore rispetto all’imposta dovuta per la quota “commerciale” delle retribuzioni erogate al personale impiegato promiscuamente nelle attività oggetto di opzione, accertano il credito IRAP imputandolo nell’esercizio in cui l’ente presenta la richiesta di rimborso.


Di rilievo sono anche la FAQ Arconet, in particolare:

FAQ 1: IVA NON commerciale

In contabilità finanziaria, le spese soggette alla scissione dei pagamenti sono impegnate per l'importo comprensivo di IVA e, a seguito del ricevimento della fattura emessa dal fornitore con l'annotazione “scissione dei pagamenti”, per le successive registrazioni contabili possono essere adottate due modalità alternative:

1.se l’ente intende avvalersi dell’opzione che consente di effettuare il pagamento IVA all’Erario contestualmente al pagamento delle fatture ai fornitori, a valere dell’impegno assunto sono emessi due distinti ordini di pagamento. Il primo ordinativo è emesso a favore del fornitore per la spesa al netto di IVA, il secondo a favore dell’erario per l’ammontare dell’IVA;

2.se l’ente non effettua il versamento IVA contestualmente al pagamento della fattura, si provvede a:

a.un accertamento pari all’importo IVA tra le partite di giro, al capitolo codificato E.9.01.01.02.001 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment);

b.un impegno di pari importo, contestuale all’accertamento di cui alla lettera a, sempre tra le partite di giro, al capitolo codificato U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment);

c.emettere un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell’impegno riguardante l’acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per l'importo dell’IVA;

d.a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera c. si provvede all’emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui alla lettera a;

e.alle scadenze previste per il versamento dell’IVA, l’ente emette un ordine di pagamento a favore dell’erario, per un importo pari al complessivo debito IVA, a valere degli impegni di cui al punto b).

La modalità di contabilizzazione di cui al punto 1) è adottata dagli enti che, per semplificare le proprie procedure di spesa, intendono effettuare sempre il versamento IVA contestuale al pagamento delle fatture. Si tratta di una modalità di registrazione semplificata, prevista per gli enti che nel corso dell’esercizio effettuano un numero limitato di operazioni di acquisto di beni e servizi. In altre parole è richiesta l’applicazione costante della modalità di contabilizzazione dello split payment, con riferimento al medesimo esercizio.


FAQ 2. IVA commerciale

Con riferimento al quesito posto, si richiama la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/E, del 9 febbraio 2015, che prevede che la scissione dei pagamenti “ riguarda tutti gli acquisiti effettuati dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale, ossia nella veste istituzionale che quelli esercitati nell’ambito dell’attività di impresa”.

Alle operazioni effettuate da una pubblica amministrazione in ambito commerciale si applica l'articolo 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 “ Disposizioni per le pubbliche amministrazioni soggetti passivi dell’IVA” che, prevede:

1.Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, annotano le relative fatture nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del decreto n. 633 del 1972, entro il giorno 15 del mese successivo in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.

2.Nei casi di cui al comma 1, l’imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità od, eventualmente, del relativo trimestre.

La registrazione contabile della spesa concernente l’acquisto di beni e servizi effettuata in ambito commerciale è effettuata nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.2, lettera e), che prevede: “ nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell’ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, diventano rilevanti la contabilità economico patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA)”.

Si provvede pertanto alle seguenti registrazioni

a.si impegna la spesa relativa alla spesa per acquisto di beni e servizi comprensiva di IVA;

b.si accerta un’entrata di importo pari all'IVA tra le partite di giro, al capitolo codificato E.9.01.01.02.001Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment). Al riguardo si invitano i comuni ad utilizzare differenti capitoli di bilancio per le ritenute IVA derivanti dallo Split payment in ambito commerciale da quelle derivanti dallo split payment in ambito istituzionale;

c.contestualmente all’accertamento di cui alla lettera b), si impegna una spesa di pari importo, sempre tra le partite di giro, al capitolo codificato U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment);

d.si emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell’impegno riguardante l’acquisto di beni o servizi, con contestuale ritenuta per l'importo dell’IVA;

e.a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera d) si provvede all’emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui alla lettera b);

f.alle scadenze previste dalla disciplina IVA, si determina la posizione IVA sulla base delle scritture della contabilità economico patrimoniale e di quelle richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA).La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate del titolo terzo, l'eventuale credito IVA, o tra le spese del titolo primo, l’eventuale debito IVA. Per un importo pari alla quota del debito IVA derivante dalla scissione dei pagamenti, è emesso un ordine di pagamento a valere degli impegni assunti di cui alla lettera c)., versato in entrata del bilancio dell’ente, previo accertamento di un’entrata di pari importo al titolo terzo dell’entrata ed emissione della relativa reversale di entrata (il capitolo è codificato E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.).


FAQ 3: Reverse charge

Gli enti territoriali, in contabilità finanziaria, registrano le spese effettuate nell’ambito di attività commerciali, soggette al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), come segue:

a.la spesa concernente l’acquisizione di beni o di servizi è impegnata per l’importo comprensivo di IVA;

b.tra le entrate correnti si accerta un entrata di importo pari all’IVA derivante dall’operazione di inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge);

c.emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l’importo fatturato al lordo dell’IVA a valere dell’impegno di spesa di cui alla lettera a, con contestuale ritenuta per l’importo dell’I VA;

d.a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera a. si provvede all’emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell’accertamento di cui alla lettera b;

e.alle scadenze per la liquidazione dell’IVA, in considerazione delle risultanze delle scritture della contabilità economico patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme fiscali, l’ente determina la propria posizione IVA e, se risulta un debito IVA, impegna la relativa spesa alla voce codificata U.1.10.03.01.000 “Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali”.


Il principio contabile All. 4/3 – competenza economica - Dlgs 118/2011 e smi evidenzia invece:

4.12.Acquisti di materie prime e/o beni di consumo. Sono iscritti in tale voce i costi per l’acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell’attività ordinaria dell’ente.

Nel corso dell’esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l’acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi.

Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all’articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell’es. n. 11.

Con riferimento all’attività rilevante ai fini IVA svolta dall’ente, non sono da includere nel costo le imposte recuperabili come l’IVA, che costituisce credito verso l’Erario, mentre le altre eventuali imposte devono essere comprese nel costo dei beni. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per acquisto di materie prime e/o beni di consumo rilevate nella contabilità finanziaria. Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell’ente consentono, in automatico, di separare l’IVA dall’importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l’importo dell’IVA a credito e quello del costo per l’acquisto di materie prime e beni di consumo.

Ai fini dell’applicazione della disciplina riguardante l’inversione contabile dell’IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell’ente consentono, in automatico, di registrare l’IVA a debito di importo pari all’IVA a credito, secondo le modalità indicate nell’esempio n. 12.


4.13.Prestazioni di servizi
. Rientrano in tale voce i costi relativi all’acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Le somme liquidate relativamente a costi ed oneri per prestazioni di servizi registrati in contabilità finanziaria costituiscono costi di competenza dell’esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi.

Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all’articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell’es. n. 11.

Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell’ente consentono, in automatico, di separare l’IVA dall’importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l’importo dell’IVA e quello del costo per l’acquisto di materie prime e beni di consumo.

Ai fini dell’applicazione della disciplina riguardante l’inversione contabile dell’IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell’ente consentono, in automatico, di registrare l’IVA a debito di importo pari all’IVA a credito, secondo le modalità indicate nell’esempio n. 12.


4.5.Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici
. Vi rientrano i ricavi/proventi derivanti dall’erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell’esercizio, nonché i ricavi/proventi dalla vendita di beni. Gli accertamenti dei ricavi e proventi dalla vendita di beni e servizi pubblici registrati nell’esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell’esercizio (comprensivi di IVA, esclusi i ricavi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.

Con riferimento all’attività rilevante ai fini IVA svolta dall’ente, il debito IVA nei confronti dell’Erario non è compreso nei ricavi. In attesa dell’emissione della fattura, non possono essere registrati il debito per l’IVA e il credito nei confronti degli utenti, e la voce di contropartita dei ricavi registrati al netto di IVA è costituita dalle “Fatture da emettere”. Le procedure informatiche dell’ente consentono, in automatico ed extracontabilmente, di separare l’IVA dall’importo dell’entrata registrata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di contabilizzarla a seguito dell’emissione della fattura.


Delfino & Partners tiene da tantissimi anni la contabilità IVA degli enti locali, redigendo le dichiarazioni annuali e periodiche e cura la contabilizzazione delle operazioni IVA in contabilità finanziaria e in contabilità economico patrimoniale. Per richiedere un approfondimento, scrivere a info@gruppodelfino.it