Riscossione della TARI ad aliquota IVA ordinaria
Importante pronunciamento dell'Agenzia delle entrate, seppur nell'ambito di una Risposta (la n. 310/2025), per chiarire l'aliquota applicabile nel caso di affidamento, con redazione di contratto di servizio secondo la Deliberazione ARERA n. 363/2021, ad un unico soggetto del servizio di gestione del servizio rifiuti urbani e della riscossione della relativa Tariffa, a fronte di unico corrispettivo.
L'Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro generale dell'applicazione IVA al settore statuendo che la riscossione della Tariffa, pur operata dallo stesso soggetto in base alla norma, non può essere equiparata alle prestazioni di gestione di rifiuti urbani che possono godere dell'IVA agevolata al 10% ai sensi del n. 127 sexiesdecies della Tabella parte III allegata al DPR 633/1972. La riscossione deve quindi essere assoggettata ad aliquota ordinaria con la conseguenza che, nel caso di unico corrispettivo indifferenziato per tutte le attività, dovrà applicarsi quest'ultima.
Conclude l'Agenzia "In buona sostanza, la gestione della tariffa dei rifiuti non è tale da poter integrare, completare e rendere possibile la gestione dei rifiuti, la quale può essere effettuata anche autonomamente, quindi, la stessa, in ultima analisi, rappresenta un'attività che non può essere definita accessoria nel senso sopra delineato. Ciò posto, in assenza di una prestazione unica, sono da assoggettare ad aliquota agevolata IVA del 10 per cento esclusivamente le prestazioni di gestione dei rifiuti, come individuate dal citato d.lgs. n. 152 del 2006 all'articolo 183, comma 1, lettera n), oltre che le prestazioni di stoccaggio e deposito temporaneo, di cui alle lettere aa) e bb) del medesimo articolo 183; mentre le restanti attività, compresa l'attività di gestione della tariffa sui rifiuti, devono assoggettarsi ad aliquota propria".