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Scuole e viaggi d'istruzione: nuove facilitazioni per gli istituti non qualificati

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito importanti chiarimenti per facilitare l'organizzazione dei viaggi d'istruzione da parte delle istituzioni scolastiche, attraverso il Comunicato del Presidente del 5 novembre 2025. L'intervento si è reso necessario dopo la scadenza della deroga temporanea che consentiva alle scuole di procedere autonomamente agli affidamenti per servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, indipendentemente dalla qualificazione posseduta.

Il quadro normativo di riferimento è definito dal nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 36/2023), che ha introdotto il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti. Come chiarito dall'Allegato I.1 del Codice, le istituzioni scolastiche sono classificate come "amministrazioni sub-centrali", non rientrando tra le amministrazioni centrali espressamente elencate. Questa classificazione comporta l'applicazione della soglia di rilevanza europea di 221.000 euro per servizi e forniture (che diventerà 216.000 euro dal 1° gennaio 2026), come stabilito dall'articolo 14 del Codice.

Il sistema di qualificazione, disciplinato dagli articoli 62 e 63 del Codice e dall'Allegato II.4, prevede che le stazioni appaltanti debbano essere qualificate per effettuare gare di importo superiore a 140.000 euro per servizi e forniture e 500.000 euro per lavori. Tuttavia, il Comunicato ANAC chiarisce che le istituzioni scolastiche non qualificate mantengono significative possibilità operative.

In primo luogo, possono procedere autonomamente agli affidamenti inferiori alle soglie di qualificazione, ossia 140.000 euro per servizi e forniture e 500.000 euro per lavori, come previsto dall'articolo 62, comma 1, del Codice. Per questi affidamenti si applicano le procedure semplificate disciplinate dall'articolo 50, che prevedono l'affidamento diretto fino a 140.000 euro per servizi e forniture.

Più significativamente, l'articolo 62, comma 6, lettera c) consente alle stazioni appaltanti non qualificate di procedere ad affidamenti di servizi fino alla soglia europea mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate. Questo significa che le scuole possono affidare servizi di organizzazione viaggi fino a 221.000 euro (216.000 euro dal 2026) utilizzando le piattaforme delle centrali qualificate, mantenendo però la gestione autonoma della fase di esecuzione del contratto.

Una particolare facilitazione riguarda i servizi sociali e assimilati elencati nell'Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, per i quali la soglia si eleva a 750.000 euro. Il Comunicato precisa che in questa categoria rientrano gli stage linguistici all'estero, in quanto assimilabili ai servizi sociali per la loro finalità formativa ed educativa.

Il documento ANAC affronta anche la questione della suddivisione delle procedure, chiarendo che è ammissibile procedere con gare autonome quando i servizi presentino specifiche peculiarità e finalità tali da non consentirne la riconduzione a una categoria omogenea. A titolo esemplificativo, vengono individuate tre categorie distinte: corsi di lingua, viaggi con finalità culturali o strettamente connessi al percorso formativo, e viaggi con prevalente componente ludica. Per queste tipologie, aventi natura e finalità intrinsecamente diverse, è possibile la suddivisione in gare autonome senza che ciò configuri frazionamento artificioso.

L'intervento dell'Autorità si inserisce in un contesto di transizione verso il pieno funzionamento degli Uffici scolastici regionali come centrali di committenza qualificate, offrendo nel frattempo soluzioni operative concrete che consentono alle scuole di continuare a organizzare le proprie attività educative e culturali senza soluzione di continuità.