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Servizi pubblici locali, entra in campo l'Autority

Il DL 19/2026 emendato in Commissione alla Camera nel suo iter di conversione in legge, all'art. 26, comma 1, lettera a) (Disposizioni concernenti le attività di verifica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali) novella la disciplina concernente la verifica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali dettata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 201 del 2022.

Tale disciplina prevede - qualora dalla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica emerga un andamento gestionale insoddisfacente - l’adozione da parte dell’ente locale di un atto di indirizzo con le necessarie misure correttive per il miglioramento della qualità del servizio interessato. Prevede, altresì, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato effettui un'attività di monitoraggio su tali atti di indirizzo.

La novella in esame prevede che tale attività di monitoraggio sia espletata dalla citata Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le altre autorità competenti.

La medesima novella specifica, altresì, che l’andamento gestionale sia da considerarsi insoddisfacente anche al verificarsi di una sola delle condizioni già elencate dalla norma finora vigente. La disciplina applicabile in caso situazione gestionale insoddisfacente stabilisce che, in caso di grave inadempimento nell’attuazione del piano previsto per intraprendere le necessarie misure correttive, l’ente locale possa risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale. Con la novella in esame si prevede che tale disposizione si applichi anche in caso di mancata adozione del piano medesimo entro i termini temporali stabiliti oppure in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace.


Il successivo art. 26, comma 1, lettera b) (Disciplina sanzionatoria in materia di servizi pubblici locali) prevede che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) comunichi il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per le integrazioni ritenute necessarie, all’ente locale:

-che non abbia adottato la relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica oppure

-che non abbia pubblicato la medesima relazione nel sito internet istituzionale oppure

-che non abbia adottato l’atto di indirizzo previsto in caso di esito insoddisfacente della ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori