Società partecipate, la maggioranza del capitale non implica di per sè controllo
Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 436 del 20 gennaio 2026, ha evidenziato la distinzione tra società a partecipazione pubblica e società a controllo pubblico, due nozioni non sovrapponibili.
Secondo i giudici, il mero computo numerico delle partecipazioni detenute dagli Enti che si assumono - per questo - controllanti non è, ex se, indice del controllo. Una diversa affermazione rischia di affidare la verifica del controllo al solo riscontro dell'ammontare delle partecipazioni, giungendo ad affermare la sussistenza di un controllo congiunto in ogni caso in cui tale sommatoria consenta, solo astrattamente, di poter conferire al gruppo un'influenza dominante. In sostanza, se il dato numerico è ex se significativo nel caso di dominanza solitario, lo stesso non è, necessariamente, tale in caso di pluralità di partecipazioni. Diversamente opinando, si rischierebbe, infatti, di affermare la sussistenza di un controllo anche in caso di sommatorie delle partecipazioni di poco superiori alla soglia e, quindi, meramente maggioritarie e, comunque, scarsamente significative dell'effettiva sussistenza di un controllo, ampliando indebitamente il perimetro della nozione e ricomprendendo mere ipotesi di partecipazione pubblica maggioritaria.
Simile conclusione si evita soffermando l'attenzione sul carattere congiunto del controllo, verificando, in particolare, se i soggetti le cui partecipazioni complessive consentano, in astratto, di esercitare un'influenza dominante sulla Società risultino, in concreto e al di là del mero dato numerico, allineati nella gestione della Società e, quindi, esercitino realmente un'influenza dominante. Questo ulteriore passaggio si impone sia al fine di dare concretezza e portata applicativa alla nozione di controllo "congiunto", sia in ragione dello specifico disposto di cui all'art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 175 del 2016, che impone di prestare attenzione all'esercizio del potere e, quindi, alla concreta ed effettiva sussistenza ed esercizio del controllo.