← Indietro

Svincolo FCDE e analisi tempi pagamento in Commissione Arconet

La Commissione Arconet, nella seduta del 25 febbraio 2026 ha analizzato i seguenti argomenti:

1.Presentazione delle attività di verifica RGS riguardanti il Fondo di garanzia dei debiti commerciali degli enti territoriali

2.Proposta di FAQ “Contabilizzazione quota svincolata del FCDE in sede di rendiconto”

3.Proposta di FAQ “Applicazione comma 660 della legge di bilancio 2026”


Per quanto riguarda in particolare la proposta di FAQ in materia di contabilizzazione quota svincolata FCDE in sede di rendiconto - su proposta del nostro titolare dott. Maurizio Delfino - il Presidente ha avviato l’esame della proposta di FAQ riguardante la modalità di contabilizzazione delle quote liberate del fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di rendiconto, in applicazione dell’articolo 187, comma 2, del TUEL e dell’articolo 42, comma 7, del D.lgs. n. 118 del 2011, che prevedono la facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, in occasione dell’approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

La proposta di FAQ trasmessa ai componenti della Commissione Arconet prevede che, nell’allegato a/1 del rendiconto dell’anno in cui si libera la quota, sia indicato:

-nella sezione dedicata al FCDE, l’importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre, valorizzato secondo le specifiche indicazioni riguardanti il FCDE del paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione (all. 4/1 al D.lgs. n. 118 del 2011). In particolare, l’eventuale importo negativo iscritto nella colonna d) della riga riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, rappresenta la quota svincolata che, ai sensi dell’articolo 187, comma 2, del TUEL, può essere impiegata per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, successivo a quello cui il rendiconto si riferisce (l’esercizio X+1).

- nelle colonne d) ed e) della sezione “altri accantonamenti”, con il segno positivo, la quota liberata del FCDE che si intende utilizzare per finanziare il FCDE stanziato nel bilancio di previsione in corso gestione. In tal modo, l’importo liberato in sede di rendiconto viene accantonato nel risultato di amministrazione, in attesa di una delibera di variazione del bilancio di previsione che ne autorizza l’utilizzo per finanziare il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Ai sensi di quanto previsto dall’art.187, comma 2, del TUEL e dall’articolo 42, comma 7, del D.lgs. n. 118 del 22011, se non utilizzata nel corso dell’esercizio X+1, la quota svincolata accantonata nel risultato di amministrazione dell’esercizio X deve essere definitivamente liberata in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio X+1.

Intervengono i rappresentanti di ANCI e delle regioni per segnalare la possibilità di rappresentare l’utilizzo della quota del FCDE liberata in sede di rendiconto senza effettuare l’accantonamento nella sezione “altri accantonamenti” dell’allegato a/1. Tale modalità di rappresentazione comporta che:

- l’importo della quota liberata del FCDE confluisce nella lettera E del risultato di amministrazione dell’esercizio X;

- dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio X, ma entro il termine dell’esercizio X+1, l’ente può applicare al bilancio di previsione la quota dell’avanzo libero formatasi a valere del FCDE liberato, per destinarla al finanziamento del FCDE stanziato in bilancio;

- non si determinano effetti sull’equilibrio complessivo di bilancio, che comprende gli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (D/3 per le regioni e le province autonome e W/3 per gli enti locali).

Il Presidente ha osservato che la proposta alternativa presenta due inconvenienti:

1) non dà evidenza contabile dell’intenzione di utilizzare la quota liberata per finanziare il FCDE, anche ai fini del rispetto del principio contabile generale della chiarezza e delle verifiche degli organi di controllo;

2) è una modalità di utilizzo preclusa per gli enti in disavanzo, in quanto la riduzione del disavanzo di amministrazione, a seguito della quota del FCDE confluita nel risultato di amministrazione, consente agli enti un minore ripiano del disavanzo di amministrazione e rappresenta un utilizzo della quota liberata del FCDE, che non può essere duplicato.

Interviene il rappresentante della Corte dei conti per invitare a riflettere se la giusta sede in cui rappresentare gli impieghi dell’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata “in occasione dell’approvazione del rendiconto, sia rappresentata dal medesimo rendiconto oggetto di approvazione.

Ciò anche in considerazione della possibile approvazione dello stesso, in caso di esercizio provvisorio, prima del bilancio dell’esercizio X+1 e del fatto che gli artt. 187, comma 2, del TUEL e 42, comma 7, del D.lgs. n. 118 del 2011, prevedono una mera “facoltà” di impiego della quota svincolata ai fini ivi indicati.

Interviene, infine, il rappresentante ANCI, per segnalare che, la proposta di FAQ deve essere valutata non solo con riguardo alla modalità di rappresentazione contabile, ma anche con riferimento alla destinazione della quota del FCDE liberata in sede di rendiconto.

Infatti, nella proposta di FAQ, la quota liberata del FCDE è destinata ad incrementare l’accantonamento al FCDE stanziato in bilancio, mentre l’art.187, comma 2, del TUEL e l’articolo 42, comma 7, del D.lgs. n. 118 del 2011 prevedono che tale quota sia utilizzata per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce (esercizio X+1). In altre parole, secondo il rappresentante ANCI, la normativa richiamata consente agli enti, non solo di incrementare l’accantonamento in caso di necessità per renderlo congruo, ma anche di sostituire il finanziamento del fondo.

Con riferimento all’invito del rappresentante della Corte dei conti, il Presidente ha osservato che:

- nella proposta di FAQ, nell’allegato a/1 al rendiconto è rappresentato l’accantonamento di risorse del FCDE che è possibile liberare;

- in entrambe le ipotesi di rappresentazione presentate nel corso della riunione, è la delibera di variazione del bilancio di previsione in corso di gestione che dispone l’impiego della quota liberata del FCDE e accantonata in sede di rendiconto.

In particolare:

- nella proposta di FAQ, la variazione di bilancio autorizza l’utilizzo, in tutto o in parte, della quota liberata del FCDE accantonata nella sezione “altri accantonamenti” per finanziare il FCDE stanziato in bilancio;

- nella proposta dei rappresentanti degli enti, la variazione di bilancio autorizza l’utilizzo della quota parte del risultato di amministrazione di lettera E, per un importo pari o inferiore a quello della quota liberata. Tale forma di utilizzo della lettera E, rappresenterebbe una deroga implicita alla disciplina dell’utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione definita dall’articolo 42

Con riferimento alla segnalazione del rappresentante ANCI, il Presidente osserva che secondo l’interpretazione proposta, sono possibili due modalità alternative di utilizzo della quota liberata accantonata (o confluita nel risultato di amministrazione):

a) con una variazione di bilancio che autorizza l’utilizzo della quota liberata per finanziare, in spesa, l’incremento dello stanziamento del FCDE, seguita da una successiva variazione di bilancio che riduce il FCDE stanziato in bilancio per consentire l’incremento di altre spese o la riduzione di entrate correnti;

b) con una variazione di bilancio che autorizza direttamente l’utilizzo della quota liberata per consentire l’incremento di altre spese o la riduzione di entrate correnti.

La seconda alternativa, da preferire per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, evidenzia, come, in entrambi i casi, la quota liberata del FCDE, finanzia, di fatto, maggiori spese o minori entrate, e non il FCDE, come previsto dall’art.187, comma 2, del TUEL e dall’articolo 42, comma 7, del D.lgs. n. 118 del 2011.

È evidente il rischio che tale interpretazione sia valutata come una non corretta applicazione delle norme che disciplinano l’utilizzo della quota del FCDE svincolata in sede di rendiconto e l’utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione.

Al termine del dibattito, la Commissione decide di rinviare la definizione finale della FAQ alle prossime riunioni. Il Presidente invita i componenti della Commissione a valutare le proposte alternative di rappresentazione e utilizzo della quota del FCDE liberato in sede di rendiconto sulla base di esempi.