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Tariffe differenziate per la pubblicità luminosa

Il TAR Lombardia con sentenza n. 1850/2023 ha deciso che è corretto differenziare le tariffe del Canone Unico Patrimoniale per la pubblicità luminosa, rispetto alla tariffa standard, anche se non espressamente previsto dalla normativa istitutiva del CU (Legge 160/2019).

Il ricorrente ha chiesto l’illegittimità del regolamento comunale laddove (artt. 28 e 29, Allegato A) introduceva delle tariffe differenziate rispetto a quella standard (sia annuale che giornaliera) con riferimento a fattispecie (ad esempio, la pubblicità luminosa) non specificamente contemplate nella legge n. 160/2019.

Secondo il TAR, la doglianza si appalesa infondata. Come risulta dalle previsioni dei commi 816 e ss. dell’articolo 1 L. 160/2019, e in particolare dal comma 817 (sopra riportato), le tariffe standard determinate sulla base delle indicazioni legislative possono essere modificate dagli enti locali, onde garantire l’osservanza del vincolo di invarianza posto dal medesimo comma, nell’esercizio della potestà regolamentare loro riconosciuta (art. 1 comma 821 cit.; art. 119 della Costituzione).

Nel contempo, le differenziazioni descritte dall’Allegato A appaiono pienamente conformi ai criteri di determinazione previsti dall’art. 1 commi 817 e ss, L. 160/2019, essendo basate sull’estensione della superficie utilizzata per il messaggio pubblicitario (la contestazione investe infatti il solo canone applicato al presupposto di cui all’art. 819 lettera ‘b’, legato alla trasmissione di messaggi pubblicitari).

Nemmeno può considerarsi irragionevole l’incremento del canone previsto per le insegne e pannelli di carattere luminoso. La norma prevede infatti (art. 1 comma 825), per i messaggi pubblicitari, la commisurazione del canone all’estensione della superficie ove gli stessi sono apposti, e dunque all’impatto visivo che detta comunicazione produce sul pubblico, indipendentemente dal tipo di messaggio veicolato, e dunque in termini non legati all’oggetto che viene pubblicizzato e/o al contenuto dell’annuncio diffuso. Orbene, dalla disamina teleologica e sistematica della norma emerge in modo evidente che il criterio individuato dal legislatore primario per la quantificazione della prestazione imposta al privato risponde alla necessità di valorizzare l’impatto visivo del messaggio, l’efficacia comunicativa dello stesso, determinata secondo criteri di carattere oggettivo (come lo è la dimensione del pannello, non invece il contenuto dell’annuncio). La modalità luminosa di trasmissione del messaggio rende, obiettivamente, maggiormente impattante la pubblicità, donandole in termini fattualmente verificabili una capacità attrattiva notevolmente accresciuta. Si appalesa dunque ragionevole, e coerente con l’impostazione sistematica della norma primaria, l’applicazione, a tale fattispecie, di una tariffa maggiorata.