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Trasmissione ad Anac anche degli affidamenti in house senza gara

Il DL 13/2023 all’articolo 18, comma 11, lettera b), modifica il comma 2 dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022 – recante il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – prevedendo che l’obbligo di pubblicazione sul sito dell’ente affidante e di contestuale trasmissione all’ANAC dei provvedimenti di affidamento - previsto dal richiamato comma 2 - riguarda anche i provvedimenti di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica adottati secondo le modalità di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo, e cioè tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea.

La norma dispone:

  1. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dal punto di vista economico,» sono inserite le seguenti: «dell'efficienza e» e, al terzo periodo, dopo le parole «del ricorso» sono inserite le seguenti: «agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo e»;

b) all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: «Gli atti di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo».

Dlgs 201/2022 art. 17 - Affidamento a società in house

1.Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione..