Il Fondo Funzioni Fondamentali, istituito dall’art. 106 del D.L.34/2020, finanzia le minori entrate correnti generiche e le maggiori spese relative a tutte le funzioni fondamentali degli enti locali.
Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono, tra le altre, funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
f) l'organizzazione e …