Accertamenti comunali e società di progetto, la Consulta ammette l’intervento dell’ente impositore
Con l’ordinanza n. 8 del 26 gennaio 2026 , la Corte costituzionale si pronuncia su una questione preliminare nei giudizi di legittimità costituzionale riguardanti gli accertamenti dei tributi locali affidati a soggetti privati.
I giudizi traggono origine da ordinanze della Corte di giustizia tributaria di primo grado, che hanno sollevato dubbi di costituzionalità sull’art. 3, comma 14-septies, del D.L. n. 202/2024, norma di interpretazione autentica dell’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, relativa ai requisiti dei soggetti abilitati alle attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali. Nei giudizi a quibus, i contribuenti contestano la validità di avvisi di accertamento emessi da un soggetto operante nell’ambito di un’operazione di finanza di progetto, ma non iscritto nell’albo previsto per i concessionari delle entrate locali.
Nel giudizio davanti alla Consulta è intervenuto l’ente locale titolare delle entrate tributarie oggetto degli accertamenti, sostenendo che un’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata determinerebbe la perdita definitiva del gettito, non essendo più possibile adottare nuovi atti per gli stessi periodi d’imposta.
La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile l’intervento, riconoscendo in capo all’ente impositore un interesse qualificato, concreto e attuale, direttamente e immediatamente collegato ai rapporti dedotti nei giudizi principali. L’eventuale caducazione della disposizione impugnata priverebbe infatti di base legale gli atti di accertamento impugnati, incidendo immediatamente sulla posizione soggettiva dell’ente.
L’ordinanza non entra nel merito delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, ma chiarisce un profilo processuale di rilievo nei giudizi incidentali in materia di tributi locali, rafforzando la legittimazione dell’ente impositore a intervenire a tutela delle proprie pretese tributarie.