Amministratori locali: rimborso permessi retribuiti fuori campo IVA
Non sono rilevanti IVA per carenza del nesso sinallagmatico le somme che Comune eroga al datore di lavoro per le ore di permesso retribuito concesse al dipendente che svolge mandato elettivo, ai sensi degli artt. 79 e 80 del decreto legislativo 267/2000 ''Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali'' (di seguito TUEL), a seguito della modifica della normativa che, in applicazione della giurisprudenza comunitaria, ha abrogato l’art. 8 c. 35 della L. 67/1988, richiamato dal TUEL, assoggettando ad IVA i distacchi di personale. Lo chiarisce la Risposta n. 261/2025, evidenziando che non ci si trova di fronte ad una prestazione a titolo oneroso, pur nella forma del rimborso del costo del dipendente distaccato, ma di una somma erogata per consentire al cittadino di espletare il proprio mandato.
La norma dispone(va) che “Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988. n. 67”.
Premettendo che il parere ha ad oggetto “esclusivamente i rimborsi degli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici”, l’Agenzia è dell’avviso che si tratti di fattispecie differenti dal distacco del personale.
“Ancorché il citato articolo 80 del TUEL rinvii indirettamente ai prestiti e distacchi di personale" recita la nota "la fattispecie in esame non appare riconducibile a quelle esaminate dalla circolare n. 5/E del 2025, in assenza degli elementi nella stessa esplicitati, individuati dall'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le somme rimborsate dall'Ente al datore di lavoro, per quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza dal servizio, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 del TUEL, fruite dal lavoratore, non appaiono riconducibili al rimborso del costo del dipendente distaccato da parte della distaccataria a favore della distaccante, quanto piuttosto tese a consentire al cittadino che ricopre cariche pubbliche di espletare il proprio mandato, potendo fruire dei necessari permessi e, contestualmente, non gravare sul datore di lavoro. In particolare, si osserva che non rinvenendo «[...] l'esistenza di un nesso di reciprocità fra le prestazioni (in senso lato) dedotta nel rapporto che lega le parti [...]», viene a mancare la «funzione sinallagmatica tra gli importi erogati dalla parte», (Ente), «e la prestazione resa dalla controparte», (datore di lavoro) (cfr. Circolare 20/E dell'11 maggio 2015). Pertanto, le somme rimborsate dall'Ente al datore di lavoro, per quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza dal servizio fruite dal lavoratore, non rientrano nel campo di applicazione dell'Iva e non si rilevano le condizioni affinché l'operazione possa essere considerata una prestazione di servizi a titolo oneroso, di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972".