Analisi da laboratorio escluse da IVA se in regime "pubblicistico"
Interessante nota dell'Agenzia delle entrate (Consulenza giuridica Agenzia Entrate 9 marzo 2026 n. 5) che, rivedendo un precedente intervento di cui lo stesso Ministero chiedeva la rivalutazione, esclude da IVA alcuni controlli e le altre attività ufficiali effettuati da laboratori nei settori afferenti alla filiera agroalimentare in applicazione del regolamento e D.Lgs. 27 del 2021.
L'Agenzia ribadisce come l'esclusione da IVA sia, in caso di esercizio di attività astrattamente economica (compreso "l'unico affare") una "deroga ai principi generali di applicazione del tributo, al verificarsi di determinate condizioni" e come sia "necessario accertare come siano disciplinati i rapporti tra le parti, ossia se avvengano tramite atti e/o strumenti giuridici in cui si realizza un rapporto unilaterale e autoritativo tra l'ente pubblico e la controparte che connota o meno una modalità pubblicistica del medesimo rapporto". In particolare come sia "la connotazione di pubblica autorità stricto sensu dell'attività svolta che contribuisce a determinare lo stesso ambito soggettivo dei beneficiari dell'esenzione".
Nel particolare caso di specie, emerge che gli Istituti "partecipano in qualità di laboratorio ufficiale all'attività pubblica di controllo ufficiale di cui al richiamato Regolamento UE (...), in quanto obbligato ex legge a effettuare le analisi, prove e diagnosi su campioni prelevati dall'autorità competente; a loro volta, le autorità competenti devono necessariamente avvalersi dei suddetti laboratori ufficiali, ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 27 del 2021, pena l'illegittimità del provvedimento adottato all'esito del controllo".
Dal quadro normativo sopra delineato (Regolamento OCR e dd.llgs. n. 27 e 32 del 2021) e secondo quanto evidenziato nell'istanza del Ministero, emerge che il rapporto che viene a instaurarsi tra i laboratori ufficiali e le autorità competenti sia connotato dall'esclusività e sia disciplinato per legge secondo i criteri individuati dalle stesse disposizioni, ossia: competenza territoriale e per materia e tenuto conto della disponibilità delle prove accreditate da parte del laboratorio ufficiale.
Le norme, in particolare impongono sia il laboratorio d'analisi competente, sia le modalità di espletamento delle prestazioni tecnico-scientifiche dei laboratori ufficiali a favore dell'autorità competenti che, a loro volta, devono avvalersi di uno specifico laboratorio ufficiale che individuano sulla base di criteri e requisiti predefiniti. Inoltre, "le predette attività di analisi effettuate, ex lege, dai laboratori ufficiali designati, intervengono in un più ampio e generale contesto di attività di pubblico interesse di cui al richiamato Regolamento OCR e relative leggi interne di attuazione di cui ai richiamati decreti legislativi nn. 27 e 32 del 2021, rappresentando di fatto delle ''fasi intermedie'' del controllo ufficiale che viene reso in maniera autoritativa-pubblicistica da parte di enti pubblici e in maniera esclusiva, non ponendosi in concorrenza con alcun altro operatore/laboratorio; non necessitando, infine, di alcun altro atto alla cui effettiva stipula possa essere rinviata l'effettiva esecuzione dei descritti servizi da parte dei laboratori ufficiali (nel caso di specie degli Istituti)".
Conclude l'Agenzia "alla luce delle predette considerazioni, segnatamente della natura pubblicistica-autoritativa delle predette attività e della loro natura esclusiva, non sembra ravvisarsi in capo ai laboratori ufficiali (tra gli altri, gli Istituti) il presupposto soggettivo d'imposta, ai sensi del citato articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'articolo 13 della descritta Direttiva IVA, con conseguente esclusione dal tributo degli importi versati a copertura dei costi sostenuti dagli stessi nello svolgimento della predetta attività di analisi di laboratorio. Analoghe conclusioni valgono anche nell'ipotesi in cui le medesime prestazioni dovessero essere eseguite nei confronti di altri laboratori ufficiali."