Rifiuti: IVA 22% ad ambito limitato, 10% per il trasporto
La consulenza giuridica n. 6/2026 dell’Agenzia delle entrate, pubblicata a seguito della richiesta presentata da un’associazione di categoria, chiarisce definitivamente il trattamento IVA da applicare ai servizi di trasporto destinati a operazioni di smaltimento in discarica o incenerimento senza recupero energetico, richiamando il parere tecnico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Le incertezze erano originate dalla modifica introdotta dall’articolo 1, comma 49, della legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), che ha escluso dall’aliquota agevolata del 10 per cento le operazioni di conferimento in discarica e incenerimento inefficiente.
Nel caso di specie, la distinzione tra conferimento e trasporto aveva generato dubbi operativi nelle imprese del comparto trasporto e logistica, in particolare quando il formulario dei rifiuti riportava causali D1, D10 o D11 e non R. Le società si chiedevano se l’indicazione di una causale di smaltimento potesse comportare automaticamente l’aliquota del 22 per cento anche sul relativo servizio di trasporto.
Il MASE ha confermato che il trasporto costituisce un’operazione autonoma e distinta rispetto al conferimento, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 152/2006. Secondo il Ministero, la norma che esclude il conferimento in discarica dall’IVA agevolata non riguarda il trasporto, che continua a essere parte integrante delle “prestazioni di gestione” e, come tale, beneficia dell’aliquota del 10 per cento.
L’Agenzia recepisce integralmente l’orientamento del MASE: l’esclusione dall’aliquota ridotta interessa solo l’operazione finale di consegna dei rifiuti agli impianti di discarica o incenerimento inefficiente, mentre il trasporto mantiene natura autonoma e resta soggetto al 10 per cento, indipendentemente dalla causale indicata sul FIR e dalla destinazione ultima del rifiuto. Non assume rilievo neppure il possibile principio di accessorietà di cui all’articolo 12 del DPR 633/1972, poiché nell’ambito della normativa ambientale il trasporto non è qualificabile come prestazione accessoria al conferimento, ma come attività distinta con proprio regime autorizzatorio.
La Risposta n. 6/2026 chiarisce quindi che, anche in presenza di causale D1, la mera attività di trasporto non è assoggettata all’aliquota ordinaria del 22 per cento. Deve comunque trattarsi sempre di trasporto di rifiuti urbani di cui all’articolo 184, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e rifiuti speciali di cui all’articolo 184, comma 3, lettera g), del medesimo decreto.
La nota conferma ulteriormente l’applicazione dell’IVA al 10% alle prestazioni facenti parte la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del n. 127sexiesdecies della Tabella parte III allegata al DPR 633/1972, come indicato dalla Risposta n. 315/2025 (v. precedente news) che aveva, però, assoggettato ad aliquota ordinaria la componente della riscossione della tariffa, in quanto “la gestione della tariffa dei rifiuti non è tale da poter integrare, completare e rendere possibile la gestione dei rifiuti, la quale può essere effettuata anche autonomamente”.