Appalti pubblici: esclusione per conflitto di interessi non automatica
Con la sentenza n. 481 del 2026, il TAR Lombardia è intervenuto in materia di conflitto di interessi dell’operatore economico, chiarendo che l’esclusione dalla procedura di gara non opera in modo automatico, ma costituisce una misura di extrema ratio, adottabile solo a seguito di una valutazione concreta da parte della stazione appaltante.
Nel merito, è stata altresì enunciata la seguente massima: “Ai sensi dell’art. 95, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, l’esclusione dell’operatore economico può essere disposta soltanto nel caso in cui la situazione di conflitto di interessi non sia diversamente risolvibile. Rappresenta l’extrema ratio, non potendo essere disposta in via automatica, ma dovendo essere preceduta da una valutazione in concreto della situazione. Questo comporta un inevitabile momento valutativo in capo alla stazione appaltante, la quale conserva un certo margine per porre rimedio al conflitto, senza che il giudice possa sostituirsi alla predetta valutazione, ove la stessa garantisca il superamento del vulnus alla corretta esecuzione dell’appalto”