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Atti impositivi: la notifica mezzo pec

La Corte Suprema di Cassazione - Sezione tributaria, con Ordinanza n. 14584 del 17/05/2026, ha ribadito che, nel caso di indirizzo inabile alla ricezione delle comunicazione per negligenza del contribuente, la notificazione di un atto impositivo a mezzo di pec ai sensi dell'art. 60, comma 7 del D.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, si esegue mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e l'invio di una raccomandata informativa al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, senza la necessità di provare l'avvenuta ricezione della stessa, a differenza di quanto previsto per la notifica a mezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamente assente, rispetto alla quale vige l'obbligo di produrre la relata di notifica della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (CAD).