Avvisi di accertamento e notifica
La Suprema Corte, con Ordinanza n. 21820 del 26/06/2026, in materia di vizio di notifica, ha ribadito che il disposto dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., secondo il quale «la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato», è espressione di un principio generale, applicabile anche agli atti non processuali, e quindi anche al caso di avviso di accertamento o cartella di pagamento (Cass. S.U. n. 19854/2004; Cass. n. 12153/2005; Cass. n. 24962/2005; Cass. n. 2272/2011; Cass. n. 10445/2011; Cass. n. 17251/2013; Cass. n. 654/2014; Cass. n. 17198/2017; Cass. n. 27326/2024; Cass. n. 677/2025), cosicché la tempestiva proposizione del ricorso contro il medesimo atto produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, con ragionamento che appare estensibile a qualsiasi atto impugnato, tanto più al preavviso di fermo ove non viene in rilievo un tema di decadenza.