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Impugnazione dell'ingiunzione di pagamento

Con Ordinanza n. 15293 del 20/05/2026, in merito alla pretesa impositiva tramite l'emissione di un'ingiunzione di pagamento, la Suprema Corte ha affermato che l'ingiunzione è volta a rendere edotto il debitore della pretesa fiscale e a formare il titolo per l’eventuale esecuzione forzata (riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni), cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto.

Non è corretto pensare che l'ingiunzione sostituisce l'avviso di accertamento ma lo segue. Infatti, i giudici hanno affermato che essa non costituisce un nuovo atto impositivo ma un mero atto liquidatorio (Cass., n. 13132/17; 10896/19).

Nelle motivazioni la Corte ha ricordato che l’ingiunzione, al pari della cartella, può essere impugnata solo per vizi propri e non anche per vizi attinenti al prodromico avviso di accertamento ritualmente notificato, che determina l’an ed il quantum della pretesa fiscale (Cass., n. 31172/22; Cass., n. 22108/2024: Cass., n. 32860/2025).

Nel caso in analisi, il contribuente non aveva evidenziato i vizi propri dell’ingiunzione, ma solo il fatto di eccepire la sussistenza del diritto all’esenzione IMU, che avrebbe invece dovuto far valere in sede di tempestiva impugnazione degli avvisi di accertamento.