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Avviso di accertamento TARI: le indicazioni sulle tariffe si possono omettere

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28118 del 22/10/2025, ha confermato che l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri. (Cass. Sez. 6, 09/05/2017, n. 11270).

Si aggiunga che nella controversia esaminata, il contribuente aveva sostenuto che l'atto impositivo doveva ritenersi privo di adeguata motivazione, stante l'omessa indicazione del criterio seguito nella determinazione della tariffa applicata, dei dati di base e dei calcoli eseguiti per ottenere l'importo richiesto, nonché l'assenza di qualsivoglia riferimento al Piano Economico Finanziario (legge di stabilità 2014) ai fini della determinazione della tariffa da applicarsi agli utenti.

Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la mancata allegazione della “tariffa” non deve essere indicata in dettaglio nella motivazione dell’atto impositivo in quanto stabilita con delibera comunale soggetta a pubblicità legale e quindi perfettamente conoscibile.