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Bonus sociale rifiuti può coestistere con le altre agevolazioni TARI concesse dai Comuni

Il nuovo bonus sociale rifiuti, di cui dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e D.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, può coesistere con le agevolazioni già riconosciute dai Comuni in materia di tassa rifiuti. Pur non disciplinando la materia nel dettaglio, la delibera Arera n. 355/2025 evidenzia nella parte narrativa che l’introduzione della disciplina del bonus rifiuti nazionale non preclude la possibilità per i Comuni di attivare, a livello locale, le agevolazioni di natura sociale finanziate con fondi del bilancio comunale che non possono gravare, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, né sulle altre utenze del servizio rifiuti del medesimo comune, né, tantomeno, sul sistema perequativo nazionale e ribadire ulteriormente che le agevolazioni locali sono completamente indipendenti dal bonus sociale nazionale regolato dall’Autorità e sono disciplinate dai singoli Comuni competenti in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.