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Cacolo FCDE, è ancora valida l'opzione di sostituire annualità 2021 e 2021 con il 2019

In attesa di percepire gli effetti del disegno di legge di bilancio 2026, che consentirà di calcolare FCDE sulla base di un solo anno di riferimento, l’art. 107bis del DL 18/2020 continua a produrre effetti sul calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). In particolare:

A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

L’ente locale calcolerà FCDE 2026/2028 prendendo come base di riferimento il periodo 2021-2025, sostituendo eventualmente l’annualità 2021 (non è obbligatorio) con annualità 2019.

In caso di opzione per il calcolo FCDE con annualità n+1, l’ente locale procederà a slittare indietro di un anno il periodo di riferimento, quindi periodo 2020-2024, sostituendo eventualmente l’annualità 2020 e 2021 (non è obbligatorio) con annualità 2019.