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Collegamento POS-registratore telematico escluso per mostre e spettacoli

Con la Risposta n. 298/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli obblighi di collegamento tra POS e registratore telematico previsti dall’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 127/2015, come modificato dalla legge di bilancio 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026, con particolare riferimento alle attività spettacolistiche.

In particolare, il quesito riguardava una associazione senza scopo di lucro che organizza mostre, fiere ed esposizioni, attività incluse nella Tabella C del d.P.R. n. 633/1972 e soggette al regime IVA ex articolo 74-quater, ovvero la certificazione mediante i c.d. "titoli di accesso" per i quali vige un regime semplificato in caso di contribuenti minori. Questi ultimi possono infatti adottare, in luogo delle biglietterie automatizzate, titoli cartacei prestampati.
Proprio per tale semplificazione, l'Associazione riteneva di non essere obbligata al collegamento telematico.

L'Agenzia delle entrate ha confermato che le attività elencate nella Tabella C (tra cui mostre e fiere) non rientrano nell’obbligo di trasmissione dei corrispettivi e quindi di collegamento POS-registratore telematico, poiché i dati dei titoli di accesso sono già trasmessi alla SIAE, che li rende disponibili all’Amministrazione finanziaria. Rimane l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi relativi alle attività accessorie, se autonomamente documentate.

Per i soggetti con volume d’affari non superiore a 50.000 euro, è consentito l’uso di ricevute fiscali o scontrini manuali/prestampati, in alternativa ai titoli di accesso emessi da misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, che parimenti non scontano, quindi, l'obbligo di collegamento.

Ricordiamo che gli enti locali sono, ad oggi, esonerati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi così come dalla loro certificazione ai sensi dell'art. 2 lettera qq) del DPR 696/1996 e DM 10/05/2019, ad eccezione delle farmacie comunali.