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Come funziona il versamento delle componenti perequative TARI

A decorrere dal 1 gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) 𝑈R1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;

b) 𝑈R2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.

A decorrere dal 1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria 𝑈R3 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.

La componente 𝑈R1, inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con l’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.

La componente 𝑈R2, inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

La componente 𝑈R3, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.

Le componenti perequative UR! – UR2 – UR3 non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Entro il 31 gennaio 2026, il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica a CSEA, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall’applicazione delle componenti perequative, nonché degli importi 𝐶osti sostenuti 2025 per quanto di competenza, opportunamente validati dall’Ente territorialmente competente, determinati ai sensi dell’art. 6 Allegato A Delibera ARERA n.386/2023 aggiornata.

Ne parleremo nel Webinar di venerdì prossimo 12 dicembre.