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Compensazione Bonus TARI UR3 con riscossione affidata ad AdeR

Quando un Comune affida la riscossione della TARI ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR), la gestione del bonus rifiuti non segue un’unica modalità, ma cambia a seconda che si tratti di riscossione spontanea o di riscossione coattiva.

Nel caso della riscossione spontanea, effettuata tramite i servizi AdeR GIA e SIFL, la compensazione del bonus non viene materialmente eseguita dall’agente della riscossione. In questa fase, infatti, AdeR opera sulla base delle liste di carico predisposte dall’ente, che devono già contenere l’indicazione del bonus riconosciuto all’utente. Spetta quindi al Comune calcolare il beneficio e tenerne conto nella formazione del carico, inserendo negli avvisi l’informativa relativa al bonus.
Il servizio GIA (Gestione Integrata Avvisi) consente proprio l’emissione degli avvisi di pagamento sulla base dei dati trasmessi dall’ente, mentre il SIFL (Sistema Informativo per la Fiscalità Locale) è la piattaforma di dialogo con AdeR per la gestione dei tributi locali. In questo contesto, la compensazione avviene “a monte”, prima dell’emissione dell’avviso.

Lo scenario cambia quando si entra nella riscossione coattiva. Qui la possibilità di utilizzare il bonus dipende dal momento in cui il debito viene intercettato.
Se la morosità è ancora in gestione al Comune o al gestore, e non è stata ancora affidata ad AdeR, il bonus può essere utilizzato in compensazione del debito pregresso o del residuo, secondo le regole del TUBR. In pratica, il bonus viene riconosciuto ma assorbito, totalmente o parzialmente, dalla morosità esistente. In questi casi, prima dell’affidamento del carico ad AdeR, l’atto di accertamento esecutivo deve essere rettificato per la parte compensata.

Diverso è il caso in cui la morosità sia già stata affidata ad AdeR ed esista una cartella o un ruolo in gestione all’agente della riscossione. Qui la compensazione non può avvenire automaticamente sull’avviso o “in bolletta”. La procedura corretta richiede che il Comune calcoli il bonus spettante e adotti un provvedimento interno di riduzione o annullamento parziale del carico, per l’importo corrispondente al bonus. Tale sgravio deve poi essere comunicato ad AdeR attraverso i canali previsti, affinché il carico venga aggiornato.

Resta fermo un principio fondamentale: in presenza di morosità, il bonus non può mai essere erogato direttamente all’utente, se non per l’eventuale parte che eccede il debito. Il bonus, quindi, opera innanzitutto come strumento di compensazione e non come pagamento “a rimborso”.

Un’impostazione che impone attenzione nelle tempistiche e nella gestione dei flussi, soprattutto nei rapporti tra Comune e agente della riscossione.


Delfino & Partners segue i COMUNI e i GESTORI nell'organizzazione e contabilizzazione del BONUS Rifiuti UR3. Scrivere a: info@gruppodelfino.it