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Compensazione spese in secondo grado solo se giustificata da ragioni straordinarie

Con l’ordinanza n. 2418 del 5 febbraio 2026, la Corte di cassazione chiarisce i limiti per la compensazione delle spese di lite nei giudizi tributari.

In secondo grado, una Corte tributaria aveva accolto l’appello della contribuente contro un avviso di accertamento IMU, compensando però le spese del giudizio. La ricorrente contestava la compensazione, sostenendo che non ricorressero i presupposti di legge.

La Cassazione ha accolto il ricorso, precisando che la compensazione può essere disposta solo se sussistono gravi ed eccezionali ragioni, chiaramente motivate, e non per il semplice errore del giudice di primo grado o per la mancata costituzione della parte soccombente.

Di conseguenza, la Corte ha cassato la decisione della Corte tributaria limitatamente alla compensazione delle spese e ha condannato la parte soccombente alla refusione delle spese di secondo grado, determinate secondo il principio di soccombenza e tenendo conto della complessità della controversia.

L’ordinanza ribadisce che la compensazione delle spese è eccezionale e deve sempre essere motivata su basi straordinarie, confermando la prevalenza del principio di soccombenza.