← Indietro

Concorsi progettazione: premi corrisposti a soggetti esteri

Con la risposta n. 266 del 22 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale dei premi corrisposti ai partecipanti di un concorso di progettazione in due gradi, indetto ai sensi degli artt. 152 ss. del D.lgs. . 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel particolare caso in cui il vincitore sia iscritto ad albo professionale degli architetti, domiciliato all’estero e non titolare di partita IVA in quanto non dichiara di non esercitare abitualmente attività professionale autonoma.

In relazione al caso specifico, l’Agenzia chiarisce che, dal punto di vista reddituale, l’iscrizione volontaria all’albo professionale costituisce presupposto sufficiente per qualificare il reddito percepito come reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR, anche in assenza di abitualità dichiarata dal contribuente. Il compenso, tuttavia, in quanto corrisposto a un soggetto non residente, è assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30%, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In particolare, viene ribadito che “In generale, qualora per lo svolgimento di una certa attività sia richiesta l'iscrizione ad un albo professionale, l'avvenuta iscrizione da parte del contribuente fa sì che i redditi percepiti in relazione a tale attività, anche se conseguenti ad una sola prestazione e/o di minimo importo, non possono mai essere inquadrati tra i redditi di lavoro autonomo occasionale” (v. risoluzione 19 ottobre 2015, n. 88/E, Cassazione Civile con sentenza 27 marzo 1987, n. 2297).

Per quanto riguarda invece l’IVA, nel presupposto dell’assenza di abitualità, la prestazione è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ciò porta a non indagare oltre sulla sussistenza del presupposto territoriale.

L’Agenzia non si esprime, invece, in merito all’obbligo contributivo verso la cassa professionale, ritenendo la questione estranea alle proprie competenze.