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Concorsi pubblici: trattamento domande che esulano dal bando

Il TAR Lazio, con sentenza n. 2475/2024, decidendo sul ricorso di un candidato, il quale non aveva raggiunto il punteggio minimo per vincere il concorso non avendo risposto a quelle domande non rientranti strettamente tra le materie previste nel bando, ha ribadito che le clausole contenute nello stesso configurano un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., Ord. 3 gennaio 2023, n. 79) e, pertanto, non possono essere oggetto di interpretazioni integrative.

Il Collegio ha inoltre osservato che “il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l’accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara, cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva; di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (cfr.Tar Lazio, Roma, Sez. II, 11 gennaio 2023, n. 441; in tal senso anche sentenze Cons. Stato, Sez. III, 7 aprile 2023, n. 3637 e Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2019, n.1148)”.

Il Tar, con la pronuncia in esame, evidenzia che “il candidato destinatario di un questionario con domande non riconducibili alle previsioni del bando sarebbe ingiustamente penalizzato allorquando il mancato raggiungimento della soglia minima dipenderebbe proprio dal non aver potuto dare le risposte esatte a dette domande”, infatti, “la presenza nel questionario di quesiti estranei alle materie indicate nel bando […] rende illegittimo l’ostacolo frapposto rispetto all’accesso alle prove concorsuali”.

Conseguentemente il Collegio, accogliendo il ricorso, ha ritenuto che “l’accertamento dell’inidoneità in concreto del questionario a consentire il superamento dello sbarramento da parte del candidato determina l’ammissione tout court e in sovrannumero del soggetto ingiustamente penalizzato al prosieguo nelle operazioni concorsuali”.