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Contabilizzazione della componente perequativa TARI UR3 bonus sociale

In merito alla contabilizzazione delle componenti perequative TARI UR1 – UR2 ed ora UR3 (bonus sociale) si sono espressi con visioni differenti il Ministero Economia e Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato; la Corte dei Conti Liguria; la Corte Conti Lombardia

La RGS ha ritenuto opportuno comunicare in via informale ai Comuni istanti la necessità di contabilizzare le componenti perequative nelle partite di giro, soluzione che è apparsa fin da subito in contrasto con i principi contabili di cui Dlgs 118/2011 e smi, ancora di più quando è emerso che la quota da versare a CSEA – Cassa Servii Energetici e Ambientali – andava conteggiata per competenza e non per cassa, con conseguente calcolo di quota a FCDE – Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Ragioneria Generale dello Stato ha suggerito di utilizzare il codice di entrata E. 9.01.01.99.999 “Altre ritenute n.a.c.” e il codice di spesa U.7.01.01.99.999 “Versamento di altre ritenute n.a.c”.


Posizione analoga alla RGS ha sostenuto la Corte dei Conti Liguria con delibere n. 4/2025 e n. 5/2025, che ha motivato la contabilizzazione in partite di giro con al gestione per cassa e non per competenza della somma in questione.

La Corte dei Conti Lombardia, che non ha escluso la possibilità per i Comuni di fare ricorso al TAR contro il provvedimento ARERA, ha invece negato nella deliberazione n. 15/2025 la contabilizzazione delle componenti perequative TARI e TARIP in partite di giro, evidenziando:

“La delibera n. 386 del 3 agosto 2023, che ha introdotto le due componenti perequative UR1 e UR2 da aggiungere all'importo della TARI, ne ha anche definito le modalità di riversamento a CSEA. L'individuazione del momento in cui sorge l'obbligo di effettuazione dell'operazione contabile di versamento, presuppone l'interpretazione di un aspetto già oggetto di regolazione da parte di ARERA i cui provvedimenti sono impugnabili in prima istanza innanzi al Giudice Amministrativo (art. 133, co. 1, lett. l) CPA) e, successivamente, controvertibili, quanto alla loro concreta esecuzione, nelle forme contenziose ordinarie, per cui non vi può essere una pronuncia da parte di questa Sezione sullo specifico punto. Stante l'onere posto in capo al Comune, occorre comunque prevedere il riflesso sul bilancio dell'ente, sia di cassa sia di competenza, nel caso vi sia un effetto sui residui attivi a cui si deve provvedere con un adeguato accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)”

Inoltre “Per quanto attiene alla loro contabilizzazione (se tra le entrate di parte corrente del titolo terzo o tra le partite di giro), l'attuale disciplina non prevede che le due componenti - che NON SONO PARTITE DI GIRO, IN QUANTO NON RAPPRESENTANO UN MERO PASSAGGIO DI DENARO SENZA EFFETTI PER IL BILANCIO DEL COMUNE (come se agisse in qualità di intermediario nel riversare le somme a CSEA) - possono essere riversate a CSEA separatamente dalla TARI, per cui si determina un rapporto di accessorietà tra le voci di costo aggiuntivo e la TARI che conduce all'imputazione al medesimo titolo delle stesse, secondo la classificazione fornita dall'Allegato 13/1 al d.lgs. N. 118/2011 (art. 15, comma 2)".


La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria, con delibera n. 4/2025 e n. 5/2025, in riscontro all’istanza di parere presentata dai Comuni istanti, ritiene che “le componenti perequative istituite da ARERA con delibera n.386/2023 debbano essere riversate a CSEA sulla base delle somme effettivamente incassate dal Comune e non sulla base delle somme accertate”.

Tale interpretazione tutela gli equilibri di bilancio del Comune.

Indipendentemente dalla natura giuridica attribuita alle componenti perequative in questione, soggetto passivo resta comunque il titolare dell’utenza finale. Il Comune è infatti estraneo al rapporto, per cui, in assenza di specifiche disposizioni che obblighino il Comune ad effettuare il pagamento in favore del creditore oppure, optando per la natura tributaria, di previsioni di legge che espressamente qualifichino il Comune come sostituto o responsabile d’imposta, non si rinviene il fondamento giuridico per esigere dallo stesso il pagamento in luogo del debitore originario.

L’irrilevanza della natura giuridica della prestazione ai fini dell’individuazione del soggetto tenuto all’adempimento dell’obbligazione consente di operare un’analogia con le modalità di riscossione e riversamento del TEFA, contributo di natura tributaria di spettanza della Provincia per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente. In questo caso il contributo viene versato alla Provincia, al netto della commissione spettante al Comune, sulla base delle somme effettivamente riscosse.

In merito alle modalità di riscossione delle componenti perequative il Comune dovrà richiederle ai contribuenti mediante la bollettazione della Tassa Rifiuti ed incassarle all’interno del proprio bilancio. Non è stato istituito un codice tributo (previsto ad esempio per il TEFA) per destinare direttamente alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) le entrate generate da tali componenti, onerando il Comune – che non può configurarsi come reale beneficiario di tali entrate –della relativa contabilizzazione in bilancio.

La neutralità nel bilancio dell’Ente delle poste di cui trattasi è stata affermata il 1° luglio 2024 dal MEF (RGS-SIOPE) in risposta a un quesito posto da un ente locale. L’Organo ministeriale ha preliminarmente osservato che “in relazione al quesito posto si osserva che le componenti perequative, essendo maggiorazioni al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi e non rientrando nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, presentano caratteristiche particolari…..In base alle informazioni fornite, e considerando che le componenti perequative sono somme che l’ente incassa per conto di Csea e che devono essere versate integralmente, è più appropriato trattarle come partite di giro. Questo perché non alterano il patrimonio dell’ente ma rappresentano semplicemente un flusso di cassa che transita nel bilancio dell’ente locale”. Occorre qui richiamare il paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, secondo cui i servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni realizzate per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente.

Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare; tempi; destinatari della spesa, elementi, nel caso che qui interessa, già prestabiliti da ARERA. Sarebbe tuttavia opportuno che, come per il TEFA2, anche per queste componenti perequative venisse istituito apposito codice tributo, evitando di far confluire le somme nel bilancio dei Comuni.

Ad avviso del Collegio, quanto sopra rappresentato consente di ritenere che i Comuni, che non sono né i beneficiari, né i debitori delle prestazioni oggetto delle componenti perequative istituite da ARERA, in assenza di specifiche disposizioni normative, debbano effettuare il riversamento a CSEA delle somme effettivamente riscosse.

D’altra parte, a favore di tale soluzione militano non solo le ragioni di diritto sopra rappresentate, ma anche logiche di stretta natura contabile riguardo alla tenuta degli equilibri di bilancio sia in termini di competenza che di cassa. Se infatti il Comune dovesse riversare sulla base dell’accertato, fungendo sostanzialmente da cassa per CSEA, si troverebbe ad anticipare somme relative a una entrata che potrebbe non verificarsi mai con evidenti ricadute negative sui bilanci e possibile emersione di disavanzi. Inoltre, l’anticipazione delle somme da parte del Comune inciderebbe sulla già scarsa liquidità di cassa di molti Enti compromettendo, tra l’altro, il rispetto dei tempi di pagamento delle transazioni commerciali. A tale proposito si rammenta che la Riforma n.1.11 del PNRR “riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”, prevede che entro il primo trimestre 2025, con conferma al primo trimestre 2026, siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo.


La componente UR3 Bonus sociale Rifiuti è stata introdotta dal DPCM 21.01.2025 n. 24, che ha individuato i principi e i criteri per la definizione delle modalita' applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, di seguito denominato «bonus sociale per i rifiuti», ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

A breve ARERA dovrà emanare un altro provvedimento attuativo, ma è necessario provvedere comununque tempestivamente a bollettare agli utenti la nuova componente UR3, anche per i Comuni che hanno già provveduto ad emettere gli avvisi di pagamento 2025.

Le modalita' applicative delle agevolazioni tariffarie sono state stabilite dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propria Delibera n. 133/2025, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

Il bonus sociale per i rifiuti e' riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare.

L'agevolazione bonus sociale TARI consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della agevolazione di cui al comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, il bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, in conformità con quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, che soddisfino i requisiti.

E’ possibile quindi che il Comune si trovi davanti a due possibili casi: 1) l’importo addebitato agli utenti per componente perequativa UR3 è maggiore dei bonus sociali riconosciuti; 2) l’importo addebitato agli utenti per componente perequativa UR3 è minore dei bonus sociali riconosciuti. Anche questi aspetti incidono sulla rilevazione contabile.