Divieto di duplicazione dell’accertamento TARI e corretta qualificazione dei rifiuti
Con la sentenza n. 1805/2026, la Corte di cassazione interviene su una controversia in materia di TARI relativa a più annualità, chiarendo principi di rilievo sia sul piano processuale sia su quello sostanziale.
La Suprema Corte ha affermato che non è consentita la duplicazione dell’azione accertativa per le medesime annualità e per lo stesso immobile, richiamando il principio del ne bis in idem, operante anche prima dell’introduzione dell’art. 9-bis dello Statuto del contribuente. In presenza di un giudizio già pendente o definito sulla stessa pretesa tributaria, il giudice non può pronunciarsi nuovamente.
Sul piano motivazionale, è stata ritenuta in linea di principio legittima la motivazione per relationem, purché risulti che il giudice d’appello abbia effettivamente esaminato e valutato i motivi di gravame, tuttavia, essa non può coprire un’omissione di pronuncia su specifiche censure.
Nel merito della debenza della TARI, la Corte ha censurato la decisione di merito per errata e generica qualificazione dei rifiuti prodotti, ribadendo che occorre distinguere, sulla base delle definizioni normative, tra imballaggi primari, secondari e terziari. La tassabilità delle superfici dipende dalla concreta tipologia dei rifiuti e non da una qualificazione astratta o descrittiva.