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FCDE accantonato nel rendiconto non si può ridurre in salvaguardia

In riferimento alla possibilità di manovrare in corso d'anno il FCDE - fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione occorre fare molta attenzione a non incorrere in comportamenti (involontari) elusivi.


L’art. 193 Tuel dispone al comma 2:

1.Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.


Il principio contabile applicato di competenza finanziaria potenziata All. 4/2
Dlgs 118/2011 e smi prevede al paragrafo 3.3.:

Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.


Sul punto occorre rilevare, fermo restando quanto previsto dall’art. 193 comma 2 lettera c) Tuel in caso di grave squilibri in conto residui, su cui è comunque preferibile agire su FCDE a bilancio, che NON E’ AMMESSO, in caso di miglioramento degli incassi in conto residui, ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione in sede di salvaguardia equilibri.

In altri termini, non è possibile effettuare, a luglio 2026 in sede di salvaguardia, una riduzione di FCDE riportato nel rendiconto 2025, motivandolo con un migliore incasso (rispetto alle risultanze di rendiconto 2025) in conto residui del primo semestre 2026.

Tale orientamento generalizzato, anche se non pienamente condiviso, sarà probabilmente codificato a breve in espressione di parere formale.